(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di  produzione  della
  denominazione  di  origine  controllata  e   garantita   dei   vini
  «Montefalco Sagrantino». 
 
    Al  disciplinare  di  produzione  della  DOP  (DOCG)   dei   vini
«Montefalco Sagrantino», come da ultimo  modificato  con  il  decreto
ministeriale 14 marzo 2014, richiamato nelle premesse, sono  proposte
le seguenti modifiche: 
      all'art. 5 (Norme per la vinificazione), il seguente comma 1: 
        «5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento. 
        Le operazioni di vinificazione,  ivi  compreso  l'affinamento
obbligatorio e  l'appassimento  delle  uve,  e  di  imbottigliamento,
devono  essere  effettuate  nell'ambito   territoriale   dei   comuni
compresi, anche solo parzialmente, nella zona di  produzione  di  cui
all' art. 3. 
        Tale provvedimento viene preso conformemente all'art.  8  del
regolamento CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o  il  condizionamento
deve  aver  luogo  nella  predetta  zona  geografica  delimitata  per
salvaguardare la qualita' o la  reputazione  dei  vini  o  garantirne
l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli. 
        Tuttavia,  tenuto  conto  dei  diritti  acquisiti,   potranno
continuare a svolgere le suddette operazioni le aziende ricadenti nei
Comuni di Foligno  e  Spoleto  che  gia'  dispongono  della  relativa
autorizzazione ad effettuare tali operazioni  prima  dell'entrata  in
vigore del presente disciplinare. 
        Tale provvedimento viene preso conformemente all'art.  8  del
regolamento CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti  precostituiti
dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento
al  di  fuori  dell'area  di  produzione  delimitata.  Sono  previste
autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 10,  comma
3 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1).»; 
      e' sostituito con il seguente testo: 
        «5.1 Zona di vinificazione e imbottigliamento. 
        Le operazioni di vinificazione,  ivi  compreso  l'affinamento
obbligatorio e  l'appassimento  delle  uve,  e  di  imbottigliamento,
devono  essere  effettuate  nell'ambito   territoriale   dei   comuni
compresi, anche solo parzialmente, nella zona di  produzione  di  cui
all' art. 3. 
        Tale provvedimento viene preso conformemente all'art.  4  del
regolamento (UE)  n.  33/2019,  in  quanto  l'imbottigliamento  o  il
condizionamento devono aver  luogo  nella  predetta  zona  geografica
delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione dei vini  o
garantirne  l'origine  o  assicurare  l'efficacia  dei  controlli.  A
salvaguardia   dei   diritti   precostituiti   dei    soggetti    che
tradizionalmente hanno  effettuato  l'imbottigliamento  al  di  fuori
dell'area  di  produzione  delimitata  sono  previste  autorizzazioni
individuali alle condizioni di cui all'art. 35, paragrafo  3  lettera
c) della legge 12 dicembre 2016, n. 238. 
        Tuttavia, tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali,  e'
consentito che tali operazioni siano effettuate in cantine situate al
di  fuori  del  territorio  suddetto,  ma  comunque  all'interno  del
territorio amministrativo dei Comuni di Foligno e di Spoleto,  sempre
che tali cantine siano di pertinenza di aziende singole  o  associate
che gia' vinificavano, singolarmente o  collettivamente,  uve  idonee
alla produzione di "Montefalco Sagrantino", alla data del 5  novembre
1992, rivendicando il relativo vino  all'epoca  riconosciuto  a  DOC.
Tale provvedimento viene preso conformemente  all'art.  5,  comma  1,
lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 33/2019. Sono fatte salve  le
autorizzazioni precedentemente rilasciate.». 
    All'art. 7 (Designazione e presentazione),  il  seguente  secondo
periodo del comma 7.3 (Caratteri e posizione in etichetta): 
      «Inoltre la specificazione di tipologia "Secco" e'  facoltativa
mentre e' obbligatoria  la  specificazione  di  tipologia  "Passito":
queste  dizioni  devono  figurare  al   di   sotto   della   dicitura
"denominazione di origine controllata e garantita" ed essere  scritte
in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati  per  la
denominazione di origine "Montefalco".»; 
    e' sostituito con il seguente testo: 
      «Inoltre la specificazione di tipologia "Secco" e'  facoltativa
mentre e' obbligatoria  la  specificazione  di  tipologia  "Passito":
queste  dizioni  devono  figurare  al   di   sotto   della   dicitura
"denominazione di origine controllata e garantita" ed essere  scritte
in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati  per  la
denominazione di origine "Montefalco Sagrantino".». 
    All'art. 7 (Designazione e  presentazione),  dopo  il  comma  7.3
(Caratteri e posizione in etichetta), e' aggiusto il  seguente  comma
7.4: 
      «7.4 Nome geografico piu' ampio. 
      Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.  1
e' consentito l'uso del nome geografico piu' ampio Umbria,  ai  sensi
dell'art. 29, comma 6 della legge n. 238/2016. Il  nome  Umbria  deve
essere separato dal  nome  geografico  della  denominazione  e  dalla
menzione  "Denominazione  di  origine  controllata  e  garantita".  I
caratteri del nome Umbria devono avere un'altezza inferiore a  quella
dei caratteri che compongono la denominazione Montefalco Sagrantino e
devono avere lo stesso font (tipo di carattere),  stile,  spaziatura,
evidenza, colore e intensita' colorimetrica.».