IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA  SOVRANITA'  ALIMENTARE  E  DELLE
                               FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO, 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante «Norme sul sostegno ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013» ed in  particolare  l'art.  14
sulla condizionalita' sociale; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul «Finanziamento, sulla gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013», e in particolare gli articoli 87,  88
e 89 sul sistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla
condizionalita' sociale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del  27  aprile  2016  recante  «Protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati (di seguito  GDPR),  che  garantisce
che il trattamento dei dati personali  si  svolga  nel  rispetto  dei
diritti  e  delle  liberta'  fondamentali,  nonche'  della   dignita'
dell'interessato,  con  particolare   riferimento   al   diritto   di
protezione dei dati personali»; 
  Vista la direttiva 89/391/CEE, sulle misure volte a incoraggiare il
miglioramento della salute e della sicurezza dei  lavoratori,  ed  in
particolare gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12; 
  Vista la direttiva 2009/104/CE sui requisiti minimi di sicurezza  e
salute  per  l'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  da   parte   dei
lavoratori, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; 
  Vista la direttiva 2019/1152/UE, relativa a  condizioni  di  lavoro
trasparenti e prevedibili, ed in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6,
8, 10 e 13; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, recante «Testo unico  delle  disposizioni  per  l'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 recante «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382»; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833,  recante  «Istituzione  del
servizio sanitario nazionale» ed in particolare l'art.  6,  comma  1,
lettere p) e z); 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa  al  «Coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunita'
europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400  recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 29 dicembre 1990 n. 428,  concernente  «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  (legge  comunitaria  per  il   1990)»,   in
particolare l'art. 4, comma 3, cosi'  come  modificato  dall'art.  2,
comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 24 giugno  2004,  n.  157,
convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n.  204,  con
il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento  e  Bolzano,  provvede  con   decreto   all'applicazione   nel
territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia  di
procedimento amministrativo e del diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  in
particolare l'art. 3, comma 1, lettera c); 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»; 
  Visto il decreto  legislativo  26  maggio  1997,  n.  152,  recante
«Attuazione della  direttiva  91/533/CEE  concernente  l'obbligo  del
datore  di  lavoro  di  informare  il  lavoratore  delle   condizioni
applicabili al contratto o al rapporto di lavoro»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario  nazionale,  a  norma
dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419» ed  in  particolare
l'art. 7-ter, comma 1 lettera c), che comprende fra le  funzioni  del
Dipartimento di prevenzione, quale  struttura  operativa  dell'unita'
sanitaria locale, la tutela della collettivita'  e  dei  singoli  dai
rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5,  33
e 34; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»; 
  Visto il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in  particolare
l'art. 8, ove  e'  prevista  l'istituzione  del  Sistema  informativo
nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al  fine  di
fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare
l'efficacia della attivita' di prevenzione degli  infortuni  e  delle
malattie professionali, relativamente ai lavoratori  iscritti  e  non
iscritti  agli  enti  assicurativi  pubblici,  e  per  programmare  e
valutare, anche ai fini del coordinamento  informativo  statistico  e
informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,  regionale   e
locale, le attivita' di vigilanza,  attraverso  l'utilizzo  integrato
delle informazioni disponibili nei sistemi informativi, anche tramite
l'integrazione di specifici archivi e la  creazione  di  banche  dati
unificate; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  in  particolare
l'art.  13,   comma   1,   ove   e'   previsto   che   la   vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi  di  lavoro  e'  svolta  dalla  azienda  sanitaria  locale
competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del  lavoro  e,
per quanto di specifica competenza, dal Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2009,  n.  106,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008 n.  81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  149,  recante
«Disposizioni  per  la   razionalizzazione   e   la   semplificazione
dell'attivita' ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il  decreto  legislativo  21  maggio  2018,  n.  74,  recante
«Riorganizzazione dell'Agenzia per le  erogazioni  in  agricoltura  -
AGEA  ed  il  riordino  del  sistema  dei   controlli   nel   settore
agroalimentare, in attuazione dell'art.  15  della  legge  28  luglio
2016, n. 154», e successive  modifiche  ed  integrazioni  di  cui  al
decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 ed in particolare l'art. 3
che prevede le funzioni dell'Organismo di coordinamento  (di  seguito
«AGEA coordinamento»); 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.  104,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.   132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e elle Forze armate  e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre  2021,  n.  146,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,  recante  «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del  lavoro  e  per
esigenze indifferibili»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali 20 novembre  2017  recante  «Disposizioni  attuative  del
regolamento (UE) n. 908/2014 della  Commissione  del  6  agosto  2014
relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12; 
  Visto il Piano strategico  nazionale  della  PAC,  notificato  alla
Commissione europea il 31 dicembre 2021 ed  in  particolare  il  capo
7.5, a mente del quale  che  prevede  l'applicazione  del  meccanismo
della condizionalita' sociale ai beneficiari dei pagamenti diretti in
ambito nazionale; 
  Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
luglio 2022; 
  Ritenuto pertanto necessario adottare disposizioni  applicative  in
materia di condizionalita' sociale, attraverso  l'istituzione  di  un
sistema di controllo che utilizza il flusso di  informazioni  fornite
dalle Autorita'  competenti  per  l'attuazione  della  normativa  sul
lavoro e  la  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  sopra  indicate,
riguardanti le  violazioni  rilevate  nel  corso  degli  accertamenti
svolti da tali Autorita' sulle imprese  agricole,  nell'ambito  delle
rispettive competenze istituzionali; 
  Acquisiti i concerti del Ministro dell'interno,  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce le norme relative all'applicazione
in  ambito  nazionale,  a  partire  dal  1°   gennaio   2023,   della
condizionalita' sociale, prevista all'art. 14  del  regolamento  (UE)
2021/2115 e contenuta nel Piano strategico nazionale della PAC. 
  2. In attuazione del comma 1, e' istituito un sistema di flussi  di
dati relativi  alle  decisioni  esecutive  adottate  dalle  Autorita'
competenti, individuate  all'art.  3,  a  seguito  dei  controlli  di
competenza svolti nei  confronti  degli  agricoltori  e  degli  altri
beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi  del  capo  II  o
pagamenti annuali ai sensi degli articoli 70, 71 e 72 del regolamento
(UE) 2021/2115. 
  3. Con successivo  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste,  da  adottare  entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente, e'  definito  il  sistema
sanzionatorio, nella forma di riduzioni dell'importo  dell'aiuto  del
sostegno da versare, di cui agli articoli 88  e  89  del  regolamento
(UE) 2021/2115.