Art. 3 
 
  Autorita' competenti in materia di legislazione sociale e lavoro 
 
  1. Le Autorita'  competenti  responsabili  dell'applicazione  della
legislazione sociale e in  materia  di  occupazione,  individuate  in
relazione all'attuazione delle direttive citate  nelle  premesse  del
presente provvedimento, sono le seguenti: 
    a) Ispettorato nazionale del lavoro, con competenze di  controllo
e sanzionatorie inerenti alle  direttive  2019/1152/UE,  89/391/CE  e
2009/104/CE; 
    b) Corpo nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  con  competenze  di
controllo e sanzionatorie inerenti alla direttiva 89/391/CE; 
    c) Ministero della salute e regioni (Aziende  sanitarie  locali),
con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti  alle  direttive
89/391/CE e 2009/104/CE. 
  2. Per l'attuazione del meccanismo  relativo  alla  condizionalita'
sociale  sono  utilizzate  le  pertinenti  informazioni   disponibili
fornite dalle Autorita' competenti riguardanti le violazioni rilevate
nel corso degli accertamenti da esse svolti sulle  imprese  agricole,
nell'ambito delle ordinarie attivita' di  verifica  e  controllo  per
quanto di rispettiva competenza istituzionale.