Art. 3 Autorita' competenti in materia di legislazione sociale e lavoro 1. Le Autorita' competenti responsabili dell'applicazione della legislazione sociale e in materia di occupazione, individuate in relazione all'attuazione delle direttive citate nelle premesse del presente provvedimento, sono le seguenti: a) Ispettorato nazionale del lavoro, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 2019/1152/UE, 89/391/CE e 2009/104/CE; b) Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alla direttiva 89/391/CE; c) Ministero della salute e regioni (Aziende sanitarie locali), con competenze di controllo e sanzionatorie inerenti alle direttive 89/391/CE e 2009/104/CE. 2. Per l'attuazione del meccanismo relativo alla condizionalita' sociale sono utilizzate le pertinenti informazioni disponibili fornite dalle Autorita' competenti riguardanti le violazioni rilevate nel corso degli accertamenti da esse svolti sulle imprese agricole, nell'ambito delle ordinarie attivita' di verifica e controllo per quanto di rispettiva competenza istituzionale.