Art. 4 Convenzioni per il flusso dati relativi al sistema della condizionalita' sociale 1. Le Autorita' competenti forniscono ad AGEA coordinamento, titolare delle convenzioni con le Autorita' medesime, ai fini della messa a disposizione agli organismi pagatori riconosciuti nel territorio nazionale, le informazioni in loro possesso utili all'attuazione della condizionalita' sociale, come indicate all'art. 3, comma 2. 2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, AGEA coordinamento stipula con le Autorita' competenti apposite convenzioni a livello nazionale, per consentire ai medesimi organismi pagatori di attuare il meccanismo sanzionatorio di riduzione degli aiuti PAC nei riguardi dei beneficiari, nei confronti dei quali sono state accertate in via definitiva violazioni delle disposizioni di cui all'art. 2. 3. Le convenzioni di cui al comma 2, stabiliscono le modalita' operative dei flussi informativi fra le Autorita' competenti ed AGEA coordinamento, riguardanti: a) la tempistica delle comunicazioni sui casi di inosservanza in merito ai quali le Autorita' competenti hanno preso decisioni esecutive, notificate agli organismi pagatori almeno una volta l'anno ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116; b) una classificazione della persistenza o della ripetizione nel giro di tre anni civili consecutivi o dell'intenzionalita' dell'inosservanza constatata, nonche' la definitivita' dell'inosservanza constatata; c) la previsione che l'utilizzo delle informazioni notificate agli organismi pagatori e' finalizzato esclusivamente all'attuazione del meccanismo di condizionalita' sociale nei riguardi degli agricoltori ed altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti a norma del capo II o i pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115; d) le specifiche tecniche sulla interoperabilita' tra le banche dati delle diverse strutture centrali e periferiche delle Autorita' competenti in materia con quelle del SIAN.