Art. 5 Clausola di salvaguardia 1. Le convenzioni previste all'art. 4 contengono esclusivamente i dati e le informazioni ivi indicate, al fine di garantire la chiara separazione delle rispettive responsabilita' fra le Autorita' competenti, AGEA coordinamento e gli organismi pagatori, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.