Art. 5 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le convenzioni previste all'art. 4 contengono  esclusivamente  i
dati e le informazioni ivi indicate, al fine di garantire  la  chiara
separazione  delle  rispettive  responsabilita'  fra   le   Autorita'
competenti, AGEA coordinamento e gli  organismi  pagatori,  ai  sensi
dell'art. 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116.