Art. 3 
 
  1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1  del
presente  decreto,  sono   determinate   complessivamente   in   euro
196.200,00 nella forma di contributo  nella  spesa,  a  valere  sulle
disponibilita' del conto corrente di contabilita' speciale n. 6319  -
IGRUE; 
  2. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse secondo lo stato di avanzamento  lavori,
avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione; 
  3. Nella fase attuativa,  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca puo' valutare la rimodulazione  delle  attivita'  progettuali
per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta  per  cento,  in
caso   di   sussistenza   di   motivazioni   tecnico-scientifiche   o
economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere
dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento
del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento  nazionale,
il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  si   riserva   di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della Struttura di gestione del programma; 
  4. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dal Programma Eurostars  e  dallo  scrivente  Ministero,  e
comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.