Art. 4 
 
  1. Il Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  disporra',  su
richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione  dell'agevolazione
di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria
2021», nella misura dell'80% del  contributo  ammesso,  nel  caso  di
soggetti pubblici  e  del  50%  nel  caso  di  soggetti  privati.  In
quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato  dovra'  produrre
apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata  al
soggetto secondo lo schema approvato dal Ministero dell'universita' e
della ricerca con specifico provvedimento; 
  2.  Il   beneficiario   si   impegnera'   a   fornire   dettagliate
rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi
dell'art.  16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla
relazione  conclusiva  del  progetto,  obbligandosi,  altresi',  alla
restituzione di eventuali importi che risultassero  non  ammissibili,
nonche' di economie di progetto; 
  3. Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  laddove  ne
ravvisi  la  necessita',  potra'   procedere,   nei   confronti   del
beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero
delle somme erogate  anche  attraverso  il  fermo  amministrativo,  a
salvaguardia dell'eventuale compensazione con le  somme  maturate  su
altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso  questa  o  altra
amministrazione.