Art. 2 
 
                  Riduzione delle risorse spettanti 
                      al Comune di Roccastrada 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Roccastrada
(GR) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo  comune  dell'immobile   denominato   «Aree   utilizzate   a
viabilita'»,  meglio  individuato  nel  provvedimento  del  direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria, prot. n. 2016/2668/R.I. del 16  dicembre  2016,  a  decorrere
dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  671,60
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Roccastrada. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  4.058,96,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 671,60.