IL DIRIGENTE 
               del Settore HTA ed economia del farmaco 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia italiana  del  farmaco,  emanato  a  norma
dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto  n.
53 del Ministero della salute di  concerto  con  i  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle
finanze del 29 marzo 2012; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con
il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra,  a  decorrere  dal  25  gennaio
2023, e' stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni
di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Francesco  Trotta  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la determina del direttore generale n. 1568 del  21  dicembre
2021 con cui e' stata conferita al dott. Francesco Trotta la  delega,
ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto  ministeriale
20  settembre  2004,  n.  245,  per  la  firma  delle  determine   di
classificazione e prezzo dei medicinali; 
  Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9
febbraio 2023 con cui e' stata confermata al dott.  Francesco  Trotta
la delega per la firma delle determine di  classificazione  e  prezzo
dei medicinali; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 1, comma 401, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  in   materia   di   specialita'   medicinali   soggette   a
rimborsabilita' condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio
AIFA; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  185  del  24  luglio
2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali  di  classe  a)  rimborsabili   dal   Servizio   sanitario
nazionale,  ai  sensi  dell'art.  48,  comma  5,  lettera   c),   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge  24  novembre  2003,  n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  18162/2019  del  18  febbraio  2019,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 52  del  2  marzo  2019,  recante  «Classificazione  del
medicinale per uso umano GILENYA, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n.  158  convertito  nella  legge  8
novembre 2012, n. 189», relativamente alle confezioni  aventi  codice
A.I.C. n. 040949087; 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  2701/2011  del  8  novembre   2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale,  n.  272  del  22  novembre  2011,   recante   «Regime   di
rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  del  medicinale  "Gilenya"»,
relativamente alle confezioni aventi codice  A.I.C.  n.  040949051  e
040949036; 
  Vista la nota trasmessa in data 21  marzo  2022  con  la  quale  la
societa' ha rinunciato all'attribuzione del requisito d'innovativita'
terapeutica in relazione all'indicazione  terapeutica  pediatrica  di
Gilenya® (pazienti pediatrici di dieci anni d'eta' e oltre); 
  Vista la domanda presentata in data 25 gennaio 2022 con la quale la
societa' Novartis Farma S.p.a., rappresentante locale della  societa'
Novartis Europharm Limited, titolare  della  A.I.C.,  ha  chiesto  la
rinegoziazione delle condizioni negoziali  del  medicinale  «Gilenya»
(fingolimod); 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 2-4 maggio 2022; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e  rimborso  nella  seduta
del 12, 19, 20 e 21 dicembre 2022; 
  Vista la delibera n.  3  del  23  gennaio  2023  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale,  concernente  l'approvazione   dei   medicinali   ai   fini
dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilita'  da
parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale GILENYA (fingolimod) e' rinegoziato  alle  condizioni
sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    Gilenya® e' indicato in monoterapia, come farmaco modificante  la
malattia, nella sclerosi multipla recidivante-remittente  ad  elevata
attivita' nei seguenti  gruppi  di  pazienti  adulti  e  di  pazienti
pediatrici di 10 anni di eta' e oltre: 
      pazienti con malattia ad elevata attivita' nonostante un  ciclo
terapeutico completo ed  adeguato  con  almeno  una  terapia  disease
modifying. 
  Oppure 
      pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente severa ad
evoluzione rapida, definita da due o piu' recidive  disabilitanti  in
un anno, e con 1 o piu' lesioni captanti gadolinio alla RM  cerebrale
o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad
una precedente RM effettuata di recente. 
  Confezioni: 
    «0,5  mg  capsula  rigida  uso  orale   blister   (PVC/PVDC/ALU)»
contenitore a portafoglio da 28 capsule - A.I.C. n.  040949036/E  (in
base 10); 
    Classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 1.800,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.970,72 
    «0,5 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)»  scatola
da 28 capsule - A.I.C. n. 040949051/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 1.800,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 2.970,72; 
    «0,25 mg capsula rigida uso orale blister (PVC/PVDC/ALU)» scatola
da 28 capsule - A.I.C. n. 040949087/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': A; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa) euro 1.800,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.970,72. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.