Art. 2 Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all'anno 2022 1. All'art. 7 del decreto 19 ottobre 2020, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera e) del comma 1 e' sostituita con la seguente lettera: «e) entro il 22 febbraio 2023: per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; per le spese sostenute nell'intero anno 2022, per i soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;»; b) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti commi: «2-ter. Per la trasmissione delle eventuali correzioni ai dati trasmessi ai sensi del presente decreto restano ferme le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto 9 maggio 2019, richiamato nelle premesse. Per le spese sanitarie sostenute nell'anno 2022 e gia' trasmesse al Sistema TS, il termine e' fissato al 1° marzo 2023. 2-quater. Con riferimento all'esercizio da parte dell'assistito dell'opposizione di cui all'art. 3, comma 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, per i dati dei documenti fiscali delle spese sanitarie relativi all'anno 2022 trasmessi al Sistema TS, le relative funzionalita' sono disponibili dal 3 marzo 2023 al 30 marzo 2023.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 febbraio 2023 Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta