Art. 2 
 
                Proroga dei termini di invio dei dati 
            delle spese sanitarie relative all'anno 2022 
 
  1. All'art. 7 del  decreto  19  ottobre  2020,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) la lettera e) del  comma  1  e'  sostituita  con  la  seguente
lettera: 
      «e) entro il 22 febbraio 2023: 
        per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022; 
        per le spese sostenute nell'intero  anno  2022,  per  i  soli
soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettere f) e g) del decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016;»; 
    b) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti commi: 
      «2-ter. Per la trasmissione delle eventuali correzioni ai  dati
trasmessi ai sensi del presente decreto restano ferme le disposizioni
di cui all'art.  9  del  decreto  9  maggio  2019,  richiamato  nelle
premesse. Per le spese sanitarie  sostenute  nell'anno  2022  e  gia'
trasmesse al Sistema TS, il termine e' fissato al 1° marzo 2023. 
      2-quater. Con riferimento all'esercizio da parte dell'assistito
dell'opposizione di cui all'art. 3, comma 4  del  decreto  31  luglio
2015 e successive modificazioni, per i  dati  dei  documenti  fiscali
delle spese sanitarie relativi all'anno 2022 trasmessi al Sistema TS,
le relative funzionalita' sono disponibili dal 3  marzo  2023  al  30
marzo 2023.». 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 16 febbraio 2023 
 
                         Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta