Art. 5 Il giorno 23 febbraio 2023 la Banca d'Italia ricevera' dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1, al netto della commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e successive integrazioni citato nelle premesse. Il medesimo giorno 23 febbraio 2023 la Banca d'Italia provvedera' a versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare». A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascera' quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione. L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023.