Art. 5 
 
  Il  giorno  23  febbraio  2023  la  Banca  d'Italia  ricevera'  dai
coordinatori del sindacato di collocamento l'importo  determinato  in
base al prezzo di emissione,  di  cui  all'art.  1,  al  netto  della
commissione di collocamento. A tal fine la Banca d'Italia provvedera'
ad inserire, in via automatica, le relative partite nel  servizio  di
compensazione  e  liquidazione  con  valuta   pari   al   giorno   di
regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE)
n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
e successive integrazioni citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 23 febbraio 2023 la Banca d'Italia provvedera' a
versare il suddetto importo, nonche'  l'importo  corrispondente  alla
commissione di collocamento di cui al  medesimo  art.  1,  presso  la
sezione di Roma  della  Tesoreria  dello  Stato,  con  valuta  stesso
giorno. 
  L'importo  della  suddetta  commissione  sara'  scritturato   dalla
sezione di Roma della Tesoreria  dello  Stato  fra  i  «pagamenti  da
regolare». 
  A fronte di tali versamenti, la sezione  di  Roma  della  Tesoreria
dello Stato rilascera' quietanze di entrata al bilancio dello  Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 5100,  art.  3  (unita'  di  voto
parlamentare  4.1.171),  per  l'importo  relativo  al  netto   ricavo
dell'emissione. 
  L'onere  relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione   di
collocamento  fara'  carico  al  capitolo  2242   (unita'   di   voto
parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno
finanziario 2023.