Art. 2 Modifiche al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 379378 del 26 agosto 2021. 1. Il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 379378 del 26 agosto 2021, e' cosi' modificato: a) all'art. 2, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «Per "piccolo produttore" si intende un produttore di latte che effettua la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, e dei prodotti lattiero caseari ottenuti esclusivamente dal latte della propria azienda»; b) all'art. 2, il comma 12 e' abrogato; c) all'art. 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente: «Entro il giorno 20 del mese di gennaio di ogni anno i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5, i quantitativi di latte venduto, ad esclusione di quello consegnato ai primi acquirenti, ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti nell'anno precedente»; d) all'art. 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi i piccoli produttori e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti»; e) all'art. 8, il comma 7 e' abrogato. 2. Le dichiarazioni di cui all'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 379378 del 26 agosto 2021, per le quali e' fissato il termine di presentazione al 20 gennaio 2023, possono essere presentate fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. 3. Le disposizioni previste all'art. 8, commi 6 ed 8, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 379378 del 26 agosto 2021, si applicano alle dichiarazioni presentate successivamente al 20 luglio 2023. 4. L'allegato 1 e' sostituito dall'allegato 2 del presente decreto.