IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
             DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 
 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione,  del
13 marzo 2017, che integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  i  settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati,  integra  il
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le  sanzioni  da  applicare  in  tali  settori  e
modifica  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011   della
Commissione; 
  Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato
(UE) 2017/891, che consentono allo Stato  membro  di  adottare  norme
complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il
riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  e  delle  loro
unioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni  o  delle
spese nell'ambito dei programmi operativi; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli
trasformati; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/743 della Commissione,  del
30 marzo 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per
quanto   riguarda   il   calcolo   del   valore   della    produzione
commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli
ortofrutticoli; 
  Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione
europea  agli  «aiuti  de   minimis»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 316/2019  della  Commissione,  del  21
febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara
alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone
rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.
1857/2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione  del  16
dicembre 2014, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese
attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione,
del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del  regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli  e  degli  ortofrutticoli
trasformati; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme  sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7
dicembre  2021  che  integra  il  regolamento  (UE)   2021/2115   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  con  requisiti  aggiuntivi  per
taluni  tipi  di  intervento  specificati  dagli  stati  membri   nei
rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027
a norma di tale regolamento,  nonche'  per  le  norme  relative  alla
percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche
e ambientali (BCAA); 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul
monitoraggio  della  politica  agricola  comune  e  che   abroga   il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il Piano strategico della  PAC  italiano  (PSP),  di  cui  al
titolo V,  capo  II,  del  regolamento  (UE)  2021/2115,  redatto  in
conformita'  dell'allegato  I  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2021/2290 e inviato, in data 31 dicembre 2021, a norma  del  medesimo
regolamento, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di
informazioni denominato «SFC2021», alla Commissione europea UE per la
prevista approvazione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come
modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.
115; 
  Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52
della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.
115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   Registro
nazionale degli aiuti di Stato;  e,  in  particolare,  l'art.  6  del
regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti
nel settore agricolo continuano  ad  essere  contenute  nel  Registro
aiuti di Stato SIAN; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01),
adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  (2022/C  280/01)
adottata il 20 luglio 2022 recante la «Modifica del quadro temporaneo
di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione  della  Russia  contro  l'Ucraina»,  con  la
quale, tra l'altro, sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto
di cui alla sezione 2.1; 
  Vista, in particolare la revisione  della  Sezione  2.1  «Aiuti  di
importo limitato» come espressa nella  predetta  comunicazione  della
Commissione europea 2022/C 280/01) adottata il 20 luglio relativa  al
«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina»; 
  Vista  la  legge  13  maggio  2011,  n.  77  recante   disposizioni
concernenti la preparazione, il confezionamento  e  la  distribuzione
dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; 
  Visto il  decreto  20  giugno  2014  n.  3746  del  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  di  concerto  con   il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero  della  salute,
recante disposizioni concernenti la preparazione, il  confezionamento
e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma; 
  Visto il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione
della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto  2022  che
modifica  il  regime  di  aiuto  SA.102896  (2022/N)  approvato   con
decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18  maggio
2022, riguardante le misure  a  sostegno  delle  imprese  attive  nei
settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e  acquacoltura
e nelle attivita'  connesse  ai  settori  agricolo  e  forestale,  in
relazione alla crisi ucraina; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente orientamento e  modernizzazione
del settore agricolo; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio  2005,  n.  102,  che  detta
norme in materia di regolazione dei mercati, ed in particolare l'art.
3,  comma  1,  relativo  alle  forme  giuridiche  societarie  che  le
organizzazioni di produttori devono assumere  ai  fini  del  relativo
riconoscimento; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  29  settembre  2022,  n.  480166,  recante   «Disposizioni
nazionali  in   materia   di   riconoscimento   e   controllo   delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e programmi operativi»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo  e  di  diritto  d'accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita'  e  finanza   pubblica»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31
dicembre 2021, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024»; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  104  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione  della  Corte
dei conti al n. 89 in  data  17  febbraio  2020,  come  modificato  e
integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24
marzo 2020, n. 53; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 9361300 del 4  dicembre  2020,  recante  «Individuazione
degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche
agricole alimentari e forestali», registrato dalla  Corte  dei  conti
l'11 gennaio 2021 al n. 14; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre   2022,   n.   173   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
ministeri»; ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b) e  l'art.
3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole, alimentari
e forestali assume la denominazione  di  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto interdipartimentale 20 maggio 2022 n.  229251  che
regola il regime di aiuto di Stato recante il  «Quadro  riepilogativo
delle misure a sostegno delle imprese attive  nei  settori  agricolo,
forestale, della pesca e acquacoltura  ai  sensi  della  Sezione  2.1
della comunicazione della  Commissione  europea  C(2022)  1890  final
(Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina)» e successive  modifiche  e  integrazioni  notificato  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  alla
Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359  final
Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e
integrazioni; 
  Visto il decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n.  370386  che
regola il regime di aiuto di Stato recante  il  Quadro  riepilogativo
delle misure a sostegno delle imprese attive  nei  settori  agricolo,
forestale, della pesca e acquacoltura  ai  sensi  della  sezione  2.1
della comunicazione della  Commissione  C(2022)  1890  final  «Quadro
temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro
l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n.  116
recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel
settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28
luglio 2016, n. 154»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare: 
    a) l'art. 1, comma 128 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e
il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»; 
    b) l'art. 1, comma 129 che prevede che con uno o piu' decreti del
Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo  di  cui
al comma 128; 
  Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69   recante
l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il  sostegno  delle  filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori  150  milioni
di euro, per l'anno 2021; 
  Visti gli articoli 68,  comma  2-bis  e  68-quater,  comma  1,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  che  hanno  rideterminato  la
dotazione del fondo di cui all'art. 1,  comma  128,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, in 295 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il  «Fondo
per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e
dell'acquacoltura» per 80 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2022 e 2023; 
  Visto in particolare l'art. 20 comma 1 del decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio  2022,
n 51, recante  «Rifinanziamento  del  fondo  per  lo  sviluppo  e  il
sostegno delle imprese agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura»
che,   al   fine   di   fronteggiare   il   peggioramento   economico
internazionale con innalzamento dei costi di produzione  dovuto  alla
crisi Ucraina, ha disposto l'incremento della dotazione del  suddetto
Fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2022; 
  Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  recante
«Rifinanziamento del fondo  per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»  che  ha  disposto
l'incremento della dotazione del 
  Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive
modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.  115,
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e
integrazioni»; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche
e integrazioni; 
  Considerato che il  menzionato  «Quadro  temporaneo  di  crisi  per
misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito
dell'aggressione della Russia  contro  l'Ucraina»  evidenzia  che  la
crisi geopolitica provocata dal conflitto  Russia-Ucraina  e  che  la
stessa sta causando ripercussioni  particolarmente  gravi  anche  sul
settore  agricolo;  che  gli  elevati  prezzi   dell'energia   stanno
impattando sui prezzi dei fertilizzanti e di numerosi  altri  fattori
della  produzione  delle  imprese  agricole;   che   il   costo   dei
fertilizzanti e degli fattori incidenti  sulla  produzione  dei  beni
primari agricoli stanno erodendo molto  velocemente  la  redditivita'
delle imprese agricole, soprattutto di  quelle  che  operano  con  un
elevato  ricorso  ai  piu'  avanzati  sistemi  di   qualita'   e   di
certificazione; 
  Tenuto  conto  che  le  produzioni  ortofrutticole  di   IV   gamma
costituiscono prodotti con un  elevato  contenuto  tecnologico  e  di
servizi,  sul  consumo  dei  quali  i  rilevanti  aumenti  dei  costi
energetici stanno incidendo in modo molto significativo; 
  Considerato che il cogente stato di crisi  aggrava  il  livello  di
competitivita' delle imprese, per  il  forte  aumento  dei  costi  di
produzione, riconducibili al sensibile aumento del prezzo delle fonti
energetiche, soprattutto di quelle imprese  ortofrutticole  costrette
ad assicurare il mantenimento della linea del freddo lungo  tutta  la
filiera produttiva-commerciale, e spesso a combinare la produzione in
apprestamenti protetti  con  la  commercializzazione  in  ambienti  e
temperature controllate; 
  Considerata la rilevante diminuzione della liquidita' di  tutte  le
imprese  per  gli  oneri  derivanti   dai   maggiori   costi   dovuti
all'approvvigionamento delle risorse energetiche; e  che  tali  costi
hanno evidenziato aumenti, rispetto al costo  medio  dell'anno  2021,
mai inferiori al 55% nel loro complesso; 
  Considerato che gli aumenti dei  costi  delle  risorse  energetiche
impattano  in  modo  significativo  sulla  liquidita'  delle  imprese
ortofrutticole per le loro esigenze di utilizzo dell'energia sia  per
il  condizionamento  degli  apprestamenti   protetti   che   per   il
mantenimento della catena del freddo; 
  Considerato che le imprese  agricole  attive  nella  produzione  di
alimenti di IV gamma sono ad elevata densita' di  manodopera,  e  che
quindi manifestano il bisogno di una misura di ristoro  che  consenta
di conservare la necessaria competitivita'  al  fine  di  evitare  il
reale pericolo di chiusura o di arresto della produzione per  assenza
della  necessaria  liquidita',  con  palesi   e   sensibili   impatti
sull'occupazione; 
  Considerato in particolare il sensibile  aumento  del  costo  delle
diverse forme di energia sui bilanci delle  famiglie  italiane  e  la
correlata contrazione dei consumi anche alimentari, ed in particolari
di quelli dell'ortofrutta; 
  Considerato che il crescente fenomeno inflattivo sta impattando  in
modo significativo sulla capacita' di spesa alimentare degli italiani
(+11,8% nel mese  di  novembre  2022),  producendo  un  fenomeno  non
marginale nella stagnazione dei consumi  con  una  elevata  riduzione
della domanda, cui si correla contemporaneamente anche un aumento dei
costi di produzione; 
  Considerato che la contrazione sui prezzi di vendita al  consumo  e
la riduzione delle vendite a  livello  delle  strutture  distributive
porta inevitabilmente alla riduzione delle  liquidazioni  dei  prezzi
delle materie prime  conferite  dai  produttori  agricoli  alle  loro
organizzazioni; 
  Tenuto conto altresi' che  gli  elevati  incrementi  delle  risorse
energetiche hanno impattato sensibilmente anche  sui  maggiori  costi
gestionali  del  condizionamento  e  della  logistica  in  capo  alle
strutture associative dei produttori; 
  Considerato che, secondo  le  rilevazioni  ISMEA,  l'aumento  degli
indici dei costi di produzione dei principali fattori energetici  nel
periodo giugno-ottobre 2022 sono sensibilmente cresciuti; 
  Ritenuto di dover garantire un sostegno equamente  distribuito  tra
tutte  le  fasi  della  filiera  orticola,  dalla   produzione   alla
distribuzione,  al  fine  di  un  contenimento  dei  maggiori   costi
sostenuti,  stante  l'incidenza  diretta   dell'aumento   dei   costi
energetici per  il  condizionamento  termico  e  funzionamento  delle
strutture serricole e degli  apprestamenti  protetti  destinati  alla
produzione dei beni orticoli destinati alla IV gamma; 
  Ritenuto di dover garantire uno  specifico  contributo  anche  alle
organizzazioni di produttori, alle associazioni di organizzazioni  di
produttori ed alle  filiali  che  hanno  provveduto,  a  seguito  del
conferimento  del  prodotto  dei  soci  produttori,   alla   relativa
lavorazione e commercializzazione del prodotto di  IV  gamma,  avendo
subito esse stesse i negativi  effetti  degli  incrementi  dei  costi
energetici e delle dinamiche inflattive; 
  Considerato che le organizzazioni di produttori e  le  associazioni
di  organizzazioni  di  produttori  riconosciute  destinano  ai  soci
produttori aderenti, sia in forma singola che associata, i contributi
di spettanza sui relativi prodotti conferiti; 
  Considerato  altresi'  che   le   organizzazioni   dei   produttori
ortofrutticole riconosciute sono  soggette  a  controlli  annuali  da
parte delle regioni e P.A. di Trento e Bolzano nell'ambito del regime
applicativo della O.C.M., e che l'amministrazione in tal senso ha  la
possibilita' di valorizzare il vigente sistema di verifica della base
sociale,  delle  produzioni  commercializzate  e  di  eventuali   non
conformita', individuando, in tal senso, gli operatori  concretamente
attivi sul mercato dei prodotti di  IV  gamma,  e  potendo  escludere
dall'aiuto  quelle  imprese  che  non  sono  realmente  conferenti  o
realmente produttori di specie orticole destinate alla produzione  di
alimenti di IV gamma; 
  Acquisita l'intesa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano  nella
seduta del 21 dicembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    b)  «Soggetto  gestore»:   l'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA; 
    c)  «Quadro  temporaneo»:  regime   di   aiuti   previsto   dalla
comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01), adottato  il
23 marzo 2022, recante «Quadro temporaneo  di  crisi  per  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione
della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni; 
    d) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 234; 
    e) «Richiedenti»: organizzazione di produttori,  associazioni  di
organizzazione  di  produttori  e  filiali   (O.P.   /A.O.P./filiali)
riconosciute dalle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano e dal Ministero
ai sensi del  vigente  decreto  ministeriale  emanato  in  attuazione
dell'art. 32 e degli articoli 152 e segg.  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli
e successive modifiche e integrazioni; 
    f)  «Soggetti  beneficiari»:  sono  destinatari   delle   risorse
disponibili: 
      le  imprese  agricole  di  produzione  primaria   di   ortaggi,
inscritte  all'Anagrafe  delle  aziende  agricole  (SIAN)  e  con  un
fascicolo aziendale validato nel corso  del  2022,  socie  produttori
conferenti delle O.P. e delle A.O.P.; 
      organizzazione di produttori le Associazioni di  organizzazioni
di  produttori  nonche'  filiali  (O.P.  /  A.O.P.  e  filiali)   che
valorizzano e commercializzano prodotti ortofrutticoli di IV gamma; 
    g) «V.P.C.»: il valore della  produzione  commercializzata  delle
O.P. / A.O.P. e filiali determinato conformemente agli articoli 22  e
23 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della  Commissione  del  13
marzo 2017 e successive modifiche ed integrazioni; 
    h)  «prodotti   di   quarta   gamma»:   prodotti   ortofrutticoli
rispondenti alla legge 13 maggio 2011, n. 77 e al decreto  20  giugno
2014 n. 3746 del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e  il
Ministero della salute, ottenuti da prodotti di  base  conferiti  dai
produttori aderenti;