Art. 5 Criterio per la determinazione del contributo ed entita' dell'aiuto 1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386. 2. L'aiuto e' erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta. 3. Il parametro unitario di aiuto e' determinato nella misura del 5% del valore della V.P.C. (valore della produzione commercializzata) dei prodotti di IV gamma commercializzati da ciascun richiedente nell'anno 2021, ottenuti da prodotti di base conferiti dai soci produttori. 4. La ripartizione dell'aiuto tra i soci produttori conferenti e' effettuata dalle organizzazioni di produttori e associazioni le quali provvedono a ripartire gli importi spettanti ai soci produttori destinatari sulla base del valore percentuale di cui al comma 2 dell'art. 4, secondo parametri oggettivi e non discriminatori. 5. Gli importi di cui al comma 3 sono versati dalle organizzazioni richiedenti ai soci produttori entro quindici giorni dal ricevimento del contributo da parte di AGEA. 6. Per le organizzazioni di produttori costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 ottobre 2021 e riconosciute dopo il 1° marzo 2021, il valore di riferimento e' quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 ottobre 2021, rapportato, pro-quota, ad 8/12. 7. Per le organizzazioni di produttori riconosciute dal 1° novembre 2021 e fino alla data di inoltro della domanda, l'aiuto concedibile sara' pari al 50% del parametro di aiuto determinato ai sensi del comma 2. 8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati nell'art. 3, comma 1 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione. 10. Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che sono stati riconosciuti dopo il 31 ottobre 2022. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.