Art. 5 
 
                   Criterio per la determinazione 
                del contributo ed entita' dell'aiuto 
 
  1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto  sono  destinate
alla  concessione  di  contributi  nei  limiti  fissati  dal   Quadro
temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26
agosto 2022 n. 370386. 
  2. L'aiuto e' erogato alle imprese  beneficiarie  come  sovvenzione
diretta. 
  3. Il parametro unitario di aiuto e' determinato nella  misura  del
5% del valore della V.P.C. (valore della produzione commercializzata)
dei prodotti di IV  gamma  commercializzati  da  ciascun  richiedente
nell'anno 2021, ottenuti da  prodotti  di  base  conferiti  dai  soci
produttori. 
  4. La ripartizione dell'aiuto tra i soci produttori  conferenti  e'
effettuata dalle organizzazioni di produttori e associazioni le quali
provvedono a ripartire  gli  importi  spettanti  ai  soci  produttori
destinatari sulla base del valore  percentuale  di  cui  al  comma  2
dell'art. 4, secondo parametri oggettivi e non discriminatori. 
  5. Gli importi di cui al comma 3 sono versati dalle  organizzazioni
richiedenti ai soci produttori entro quindici giorni dal  ricevimento
del contributo da parte di AGEA. 
  6. Per le organizzazioni di produttori costituite tra il  1°  marzo
2021 e il 31 ottobre 2021 e riconosciute dopo il 1°  marzo  2021,  il
valore di riferimento e' quello del periodo  che  va  dalla  data  di
costituzione sino al 31 ottobre 2021, rapportato, pro-quota, ad 8/12. 
  7. Per le organizzazioni di produttori riconosciute dal 1° novembre
2021 e fino alla data di inoltro della domanda,  l'aiuto  concedibile
sara' pari al 50% del parametro di aiuto  determinato  ai  sensi  del
comma 2. 
  8. Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del
soggetto  gestore,   dell'ammissibilita'   in   base   ai   requisiti
soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 
  9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa  indicati  nell'art.
3,  comma  1  fino  ad  esaurimento  delle  risorse   disponibili   a
legislazione vigente al momento  dell'autorizzazione  alla  fruizione
dell'agevolazione. 
  10. Il contributo a fondo perduto di cui al  presente  decreto  non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  attivita'  risulti  cessata
alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che
sono stati riconosciuti dopo il 31 ottobre 2022. Gli  aiuti  a  norma
del presente decreto  non  sono  concessi  a  imprese  soggette  alle
sanzioni  adottate  dall'UE  di  cui  alla  sezione  1.1  del  Quadro
temporaneo.