Art. 6 
 
                  Procedura di richiesta dell'aiuto 
 
  1. Le domande di aiuto sono presentate al  soggetto  gestore  dalle
organizzazioni dei produttori  o  dalle  loro  associazioni  e  dalle
filiali, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore  da
emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. 
  2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere almeno i  seguenti
elementi: 
    a) generalita' del richiedente; 
    b) Regione o provincia autonoma competente per il riconoscimento; 
    c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete i
seguenti dati: 
      i.  valore  della  produzione  commercializzata   relativa   ai
prodotti di IV gamma nell'anno 2021; 
      ii.  quantita'  dei  prodotti  di  IV  gamma   commercializzati
nell'anno 2021; 
      iii.  quantita'  di  prodotto  conferito  dai  soci  produttori
destinato alla produzione di alimenti di IV gamma; 
      iv. elenco dei soci conferenti la materia prima destinata  alla
produzione di alimenti di IV gamma, con le seguenti informazioni: 
        quantita' conferite; 
        superfici dei soci produttori destinate alla produzione della
materia  prima  utilizzata  dalla  O.P.,  A.O.P.  o  filiale  per  la
produzione di alimenti di IV gamma; 
    d) Criteri e parametri oggettivi, non discriminatori adottati  al
fine di ripartire gli importi spettanti ai soci produttori conferenti
che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto
conferito nell'anno 2021; 
    e)  estremi  del  conto  corrente  dedicato  sul  quale  dovranno
transitare tutte le operazioni relative  all'aiuto  ricevuto  e  agli
importi versati ai soci produttori, ovvero i soci di primo livello; 
    f) ogni altro elemento richiesto dal soggetto  gestore  ai  sensi
del comma 1.