Art. 6 Procedura di richiesta dell'aiuto 1. Le domande di aiuto sono presentate al soggetto gestore dalle organizzazioni dei produttori o dalle loro associazioni e dalle filiali, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le domande di cui al comma 1 devono contenere almeno i seguenti elementi: a) generalita' del richiedente; b) Regione o provincia autonoma competente per il riconoscimento; c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenete i seguenti dati: i. valore della produzione commercializzata relativa ai prodotti di IV gamma nell'anno 2021; ii. quantita' dei prodotti di IV gamma commercializzati nell'anno 2021; iii. quantita' di prodotto conferito dai soci produttori destinato alla produzione di alimenti di IV gamma; iv. elenco dei soci conferenti la materia prima destinata alla produzione di alimenti di IV gamma, con le seguenti informazioni: quantita' conferite; superfici dei soci produttori destinate alla produzione della materia prima utilizzata dalla O.P., A.O.P. o filiale per la produzione di alimenti di IV gamma; d) Criteri e parametri oggettivi, non discriminatori adottati al fine di ripartire gli importi spettanti ai soci produttori conferenti che tengono conto, in particolare delle perdite di valore di prodotto conferito nell'anno 2021; e) estremi del conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le operazioni relative all'aiuto ricevuto e agli importi versati ai soci produttori, ovvero i soci di primo livello; f) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.