Art. 7 
 
                      Istruttoria delle domande 
                    ed erogazione del contributo 
 
  1. Il richiedente presenta al soggetto gestore apposita domanda per
il riconoscimento dell'aiuto di cui agli  articoli  3  e  4,  secondo
modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il
termine  di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione   della   circolare
attuativa del soggetto gestore. 
  2. Agea effettua l'istruttoria delle domande entro sessanta  giorni
dal termine indicato nell'atto del soggetto gestore di cui  al  comma
precedente,  e  calcola,   sulla   base   delle   dichiarazioni   dei
richiedenti, per ciascuna richiesta  giudicata  ammissibile,  l'aiuto
totale concedibile al singolo richiedente applicando il parametro  di
aiuto unitario alla V.P.C. ritenuta ammissibile; 
  3.  Il  soggetto   gestore,   verificata   la   completezza   delle
informazioni e la loro conformita' ai  requisiti  di  ammissibilita',
comunica l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente. 
  4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto  gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica  al  richiedente
il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 
  5. Il  soggetto  gestore  trasmette  contestualmente  al  Ministero
l'elenco dei richiedenti con l'importo dell'aiuto concesso. 
  6. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare  al
richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi
dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive
modificazioni. 
  7. Nel caso in cui l'importo dei contributi da concedere superi  le
risorse  disponibili  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  AGEA   riduce
proporzionalmente, in misura lineare e  proporzionale,  l'importo  da
assegnare a ciascun richiedente. 
  8. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai richiedenti in una  o  piu'
soluzioni sulla base delle risorse disponibili. 
  9. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78,  comma  1-quater,
del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito  con  modificazioni
in legge 24  aprile  2020,  n.  27  e  sue  successive  modifiche  ed
integrazioni, al fine di garantire la rapida  erogazione  dell'aiuto,
il soggetto gestore  e'  autorizzato  ad  eseguire  un  pagamento  in
acconto pari all'80% (ottantapercento) del  contributo  spettante  ai
sensi del precedente comma 2, e ad erogare il 20%  (ventipercento)  a
saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente. 
  10. AGEA effettua l'istruttoria delle  domande,  eroga  le  risorse
previste  ed  effettua  le  opportune  verifiche  amministrative  con
risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.