Art. 7 Istruttoria delle domande ed erogazione del contributo 1. Il richiedente presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui agli articoli 3 e 4, secondo modalita' definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della circolare attuativa del soggetto gestore. 2. Agea effettua l'istruttoria delle domande entro sessanta giorni dal termine indicato nell'atto del soggetto gestore di cui al comma precedente, e calcola, sulla base delle dichiarazioni dei richiedenti, per ciascuna richiesta giudicata ammissibile, l'aiuto totale concedibile al singolo richiedente applicando il parametro di aiuto unitario alla V.P.C. ritenuta ammissibile; 3. Il soggetto gestore, verificata la completezza delle informazioni e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', comunica l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun richiedente. 4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al richiedente il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante. 5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero l'elenco dei richiedenti con l'importo dell'aiuto concesso. 6. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 7. Nel caso in cui l'importo dei contributi da concedere superi le risorse disponibili di cui all'art. 3, comma 1, AGEA riduce proporzionalmente, in misura lineare e proporzionale, l'importo da assegnare a ciascun richiedente. 8. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai richiedenti in una o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili. 9. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 e sue successive modifiche ed integrazioni, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'80% (ottantapercento) del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad erogare il 20% (ventipercento) a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente. 10. AGEA effettua l'istruttoria delle domande, eroga le risorse previste ed effettua le opportune verifiche amministrative con risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.