((Art. 10-ter 
 
Proroga  dell'utilizzo  di  manufatti  amovibili  nelle   concessioni
  demaniali   marittime   e   nei   punti   di    approdo    a    uso
  turistico-ricreativo 
 
  1.  I  titolari  delle  concessioni  demaniali  marittime  ad   uso
turistico-ricreativo e dei punti di approdo con le medesime finalita'
turistico-ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui  alla
lettera e.5) del comma  1  dell'articolo  3  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,
possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre
2023, nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1,
comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fermo restando il
carattere di amovibilita' dei manufatti medesimi.))