Art. 11 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
             dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1.  Il  termine  per  il  reclutamento  a  tempo  determinato   del
contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F1, previsto all'articolo  17-octies,  comma
3,  del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.  113,  e'  differito  al
biennio 2022-2023. 
  2.  Il  termine  per  l'assunzione  a   tempo   indeterminato   del
contingente di personale in posizioni  di  livello  dirigenziale  non
generale  nonche'  di  cinquanta  unita'  appartenenti  all'area  II,
posizione economica F2, di cui all'articolo 1, comma 317, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, e' differito al triennio 2022-2024. 
  3. Il  termine  per  l'assunzione  di  duecentodiciotto  unita'  di
personale non dirigenziale ad elevata  specializzazione  tecnica,  da
inquadrare nell'Area III, previste all'articolo  17-quinquies,  comma
1,  del  decreto-legge  9  giugno  2021   n.   80,   convertito   con
modificazioni dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, e' differito  al
triennio 2022-2024. 
  4.  All'articolo  12  del  decreto-legge  29  marzo  2019,  n.  27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2019,  n.  44,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre  2022»((,
ovunque ricorrono,)) sono sostituite  dalle  seguenti:  «31  dicembre
2023»; 
    b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  5. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233, le parole: «un anno» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «due
anni». 
  6. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 3, alinea, le parole: «entro  il  18  aprile  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 18 aprile 2024»; 
      2) al comma 3-bis, le parole: «e, successivamente, ogni  cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il
18 luglio 2024 e ogni cinque anni a partire da tale data»; 
      3) al comma 4, le  parole:  «e,  successivamente,  ogni  cinque
anni» sono sostituite dalle seguenti: «e, successivamente,  entro  il
18 giugno 2023 e ogni cinque anni a partire da tale data»; 
    b)  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  d),  le   parole:   «e,
successivamente, ogni cinque anni» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«e, successivamente, entro il 18 gennaio 2025 e ogni  cinque  anni  a
partire da tale data». 
  7. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con
gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese, per  gli  interventi
di  cui  alla  delibera  del  ((Comitato  interministeriale  per   la
programmazione  economica  n.  47/2014  del   10   novembre   2014)),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  65  del  19  marzo  2015,  il
termine di cui all'articolo  44,  comma  7-bis,  terzo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 30 giugno 2024. 
  8. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge  9  agosto  2022,  n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n.
142, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «30
giugno 2023» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il  primo
periodo non si applica  alle  clausole  contrattuali  che  consentono
all'impresa  fornitrice  di  energia  elettrica  e  gas  naturale  di
aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza  delle
stesse,  nel  rispetto  dei  termini  di  preavviso  contrattualmente
previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.». 
  ((8-bis. In considerazione di  quanto  disposto  dall'articolo  22,
comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio  2000,  n.  164,  al
comma 24 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  il
terzo periodo e' sostituito dai seguenti: «Fino al 30 settembre 2023,
nel limite delle risorse effettivamente disponibili l'ARERA individua
detto fabbisogno prioritariamente  per  finanziare  i  meccanismi  di
reintegrazione di morosita' a favore degli esercenti il  servizio  di
default distribuzione e il servizio di fornitura di  ultima  istanza,
prevedendo al contempo modalita' finalizzate a ridurre le tempistiche
di versamento di tali importi. Eventuali  ulteriori  risorse  residue
sono destinate alla riduzione, nell'anno 2023, degli  oneri  generali
di sistema per il settore del gas naturale». 
  8-ter. All'articolo 8, comma 2-bis,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». 
  8-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo  14
marzo 2014, n. 49, dopo il terzo periodo  e'  inserito  il  seguente:
«Per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale
a 10 kW entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, per i quali
e' gia' stato avviato il processo  di  trattenimento  delle  quote  a
garanzia, il termine entro il quale i soggetti  responsabili  possono
comunicare la scelta di partecipare a un sistema collettivo al GSE  e
al sistema collettivo medesimo  nonche'  inviare  a  quest'ultimo  la
relativa documentazione di adesione e' fissato al 30 giugno 2023». 
  8-quinquies. All'articolo 1, comma 701,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, le parole: «al 31 ottobre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 31 dicembre 2024». 
  8-sexies. All'attuazione di quanto previsto dal  comma  8-quinquies
si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai
sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del  2020
e nel rispetto del riparto di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri  2  luglio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021,  ferma  restando  la  durata  non
superiore a tre anni di ciascun contratto  individuale  di  lavoro  a
tempo determinato. 
  8-septies. Al comma 5-bis  dell'articolo  4  del  decreto-legge  1°
marzo 2022, n. 17, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
aprile 2022, n. 34, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  8-octies. All'articolo 11,  comma  2,  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, le parole:  «Entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «Entro il 31 dicembre 2023» e le parole:  «di  origine  non
biologica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «,  ivi  inclusa   la
produzione di idrogeno originato dalle  biomasse,  nel  rispetto  dei
limiti  emissivi  previsti  dalla  normativa  dell'Unione  europea  e
comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato». 
  8-novies. Al fine di aumentare la sicurezza del sistema  energetico
nazionale,  all'articolo  5-bis,  comma   4,   primo   periodo,   del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  dopo  le  parole:  «esclusivamente
durante il  periodo  emergenziale»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
comunque almeno fino al 31 marzo 2024». 
  8-decies. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2022, n. 91, le parole: «per il solo anno 2022» sono sostituite dalle
seguenti: «per gli anni 2022 e 2023». All'articolo 40-bis,  comma  2,
del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  le  parole:
«dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli esercizi
2022 e 2023». 
  8-undecies.  Il  termine  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del
regolamento che disciplina la cessazione della qualifica  di  rifiuto
dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e  di  altri  rifiuti
inerti di origine minerale, di cui  al  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, e' prorogato di  sei
mesi. Conseguentemente, il termine di cui all'articolo  8,  comma  1,
del medesimo  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica 27 settembre 2022,  n.  152,  e'  prorogato  di
ulteriori sei mesi  a  decorrere  dalla  conclusione  della  fase  di
monitoraggio  di  cui  all'articolo  7,   comma   1,   del   medesimo
regolamento, secondo la scadenza  stabilita  ai  sensi  del  presente
comma.))