((Art. 12-bis 
 
                      Prevenzione degli incendi 
                 nelle strutture turistico-ricettive 
 
  1. In considerazione dell'impatto  che  l'emergenza  pandemica,  la
situazione  geopolitica  internazionale  e  l'incremento  dei  prezzi
dell'energia elettrica e del gas naturale hanno  prodotto  sui  conti
delle imprese, riducendone la capacita'  di  investimento,  al  comma
1122 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera
i) e' sostituita dalla seguente: 
    «i) le attivita' ricettive  turistico-alberghiere  con  oltre  25
posti letto, esistenti alla data di entrata in  vigore  della  regola
tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno  9  aprile  1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile  1994,  e  in
possesso dei requisiti per l'ammissione  al  piano  straordinario  di
adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro  dell'interno
16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo
2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli
incendi entro il 31 dicembre 2024, previa  presentazione  al  comando
provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA
parziale,  attestante  il  rispetto  di  almeno  sei  delle  seguenti
prescrizioni, come disciplinate  dalle  specifiche  regole  tecniche:
resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali;
compartimentazioni;  corridoi;  scale;  ascensori   e   montacarichi;
impianti idrici antincendio; vie di  uscita  ad  uso  esclusivo,  con
esclusione dei punti  ove  e'  prevista  la  reazione  al  fuoco  dei
materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione  dei  punti
ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti  a
depositi.  Limitatamente  ai  rifugi  alpini,  il  termine   di   cui
all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  e'
prorogato al 31 dicembre 2023». 
  2. Nelle more del  completo  adeguamento  alle  previsioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205 del  2017,
come sostituita dal comma 1 del presente articolo, i  titolari  delle
attivita' di cui alla citata lettera i) sono tenuti a: 
    a)  pianificare  ed  attuare   secondo   la   cadenza   stabilita
nell'allegato I al decreto del  Ministro  dell'interno  1°  settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  230  del  25  settembre
2021, l'attivita' di sorveglianza volta ad accertare  visivamente  la
permanenza  delle  normali   condizioni   operative,   della   facile
accessibilita' e dell'assenza di danni materiali sui  dispositivi  di
apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla  completa  e
sicura fruibilita' dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza,
su  estintori  e  altri  sistemi  di   spegnimento,   apparecchi   di
illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme; 
    b) applicare le misure previste dall'articolo 5 del  decreto  del
Ministro  dell'interno  16  marzo  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012; 
    c) provvedere all'integrazione dell'informazione  dei  lavoratori
sui rischi specifici derivanti dal  mancato  adeguamento  antincendio
dell'attivita'; 
    d) integrare il piano  di  emergenza  con  le  misure  specifiche
derivanti dall'analisi del  rischio  residuo  connesso  alla  mancata
attuazione delle misure di sicurezza e  dalla  presenza  di  cantieri
all'interno delle attivita'; 
    e)  assicurare  al  personale  incaricato  dell'attuazione  delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza la frequenza del corso  almeno  di  tipo  2-FOR  di  cui
all'allegato III al decreto del  Ministro  dell'interno  2  settembre
2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021. 
  3. I soggetti  che  hanno  superato  il  periodo  di  addestramento
previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 8  marzo
2006,   n.   139,   se    occupati    nelle    attivita'    ricettive
turistico-alberghiere, possono essere  adibiti  all'attuazione  delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano
di emergenza, con esonero dalla frequenza dei  corsi  previsti  dalla
lettera e) del comma 2 e dal rilascio dei relativi attestati.))