Art. 16 
 
                         Proroga di termini 
                         in materia di sport 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    ((a) all'articolo 51, comma 1, le parole:  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1°
luglio 2023» e dopo le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2022» sono
aggiunte le seguenti: «e ad  esclusione  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1°  luglio
2024»; 
    a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area  del  dilettantismo
che  nel  periodo  d'imposta  2023  percepiscono  compensi   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, nonche' compensi assoggettati  ad  imposta  ai
sensi dell'articolo 36, comma 6, del  presente  decreto,  l'ammontare
escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo
d'imposta non puo' superare l'importo complessivo di euro 15.000»;)) 
    b)  all'articolo  52,  comma  1,  ((alinea,))  le  parole:   «((A
decorrere)) dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((A
decorrere)) dal 1° luglio 2023»; 
    c) ((soppressa)). 
  2.  Conseguentemente,  all'articolo  31,  comma  1,   del   decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: «31 luglio 2023» sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023», dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «Il  predetto  termine  e'  prorogato  al  ((1°
luglio 2024)) per i tesseramenti  che  costituiscono  rinnovi,  senza
soluzione di continuita', di precedenti tesseramenti»  e,  all'ultimo
periodo, le parole: «Decorso il termine di cui al primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «Decorsi i termini di cui al  primo  e  al
secondo periodo». 
  ((2-bis. All'articolo 31,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le
Federazioni sportive nazionali e  le  Discipline  sportive  associate
approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre  2023.
Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine,  vi  provvede
l'Autorita' politica  delegata  in  materia  di  sport,  con  proprio
decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla Federazione
sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che, decorso
il  predetto  termine,  non   abbia   provveduto   all'adozione   del
regolamento,  si  intende  abolito  il  31  dicembre   2023   per   i
tesseramenti  che   costituiscono   rinnovi,   senza   soluzione   di
continuita',  di  precedenti  tesseramenti,  fermo  restando   quanto
previsto al comma 1 in ordine  all'abolizione  del  vincolo  sportivo
entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti».)) 
  3. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le parole: «fino al  31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 30 giugno 2023». 
  4. Al fine di sostenere le  societa'  e  le  associazioni  sportive
dilettantistiche  senza  scopo  di   lucro   colpite   dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del
costo dell'energia, fermo restando in ogni caso quanto  previsto  per
le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali dagli articoli
3 e 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, le concessioni alle societa'
e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di  lucro  degli
impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che  siano
in attesa di rinnovo  o  scadute  ovvero  in  scadenza  entro  il  31
dicembre 2022, sono prorogate al 31  dicembre  2024,  allo  scopo  di
consentire il riequilibrio  economico-finanziario  delle  stesse,  in
vista delle procedure di affidamento che saranno espletate  ai  sensi
delle vigenti disposizioni. 
  5. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  44,  comma  13,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dall'articolo 6, comma  1,  del
decreto-legge  21   settembre   2021,   n.   127,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 novembre  2021,  n.  165,  la  societa'
Sport e salute S.p.A. e' autorizzata a trattenere le  somme  ad  essa
trasferite in forza del medesimo articolo 44,  non  ancora  riversate
all'entrata del bilancio dello  Stato,  non  utilizzate  e  risultate
eccedenti, rispetto allo stanziamento originario. ((La societa' Sport
e salute S.p.a. e' autorizzata ad impiegare parte delle somme di  cui
al primo periodo al fine  di  sostenere  l'incremento  dei  costi  di
approvvigionamento  energetico  dei  centri  tecnici  federali  degli
organismi sportivi.)) Alla compensazione degli effetti finanziari, in
termini  di  fabbisogno   e   di   indebitamento   netto,   derivanti
dall'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma  si
provvede,  quanto  a  euro  14.522.582  per  l'anno  2023,   mediante
corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.