((Art. 16-bis 
 
Proroga dei termini per l'adeguamento delle regioni alla normativa in
  materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali 
 
  1. All'articolo 40 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro
il 31 ottobre 2023»; 
    b) al comma 2, le parole: «entro due anni dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«entro il 31 ottobre 2024».))