Art. 17 
 
                         Proroga di termini 
                       in materia di editoria 
 
  1. All'articolo 11, comma  2-ter,  del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «31  dicembre   2023».   All'attuazione   della   presente
disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  2. Al fine di garantire una  completa  informazione  attraverso  la
piu'  ampia  pluralita'  delle  fonti  e  in   considerazione   della
particolare  natura  dei  servizi  di   informazione   primaria,   le
amministrazioni dello Stato e le altre amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del ((codice dei contratti  pubblici  di
cui al)) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono  autorizzate
ad acquistare,  attraverso  l'uso  della  procedura  negoziata  senza
previa pubblicazione di un bando di  gara  di  cui  all'articolo  63,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dalle Agenzie
di  stampa  iscritte  in  un  apposito  elenco  istituito  presso  il
Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, ((notiziari generali e  speciali,  nazionali,
internazionali e regionali, anche di carattere video-fotografico.)) 
  3. Ai fini di cui al comma 2, il Dipartimento per l'informazione  e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei  ministri  opera  quale
centrale di committenza per le amministrazioni dello Stato,  comprese
le articolazioni periferiche delle  stesse,  gli  enti  pubblici,  le
autorita' amministrative indipendenti e, su richiesta  espressa,  gli
organi costituzionali. 
  4. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 2 le Agenzie
di stampa di rilevanza nazionale, cosi' come definite e  individuate,
in base al possesso di specifici requisiti e parametri qualitativi  e
dimensionali, da un apposito decreto  del  Sottosegretario  di  Stato
alla   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri    con    delega
all'informazione e all'editoria, ((da emanare entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore)) del presente decreto.  Al  fine  di
acquisire  gli  elementi  conoscitivi  necessari   all'adozione   del
predetto decreto del ((Sottosegretario di Stato alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri con delega all'informazione e  all'editoria)),
e' tempestivamente costituito un Comitato formato da non oltre cinque
componenti, scelti tra i  magistrati  ordinari  o  amministrativi,  i
professori universitari di ruolo((, anche in quiescenza,)) in materie
economiche e giuridiche, gli avvocati con almeno 10 anni di esercizio
professionale e i giornalisti professionisti di comprovata competenza
ed esperienza professionale,  con  il  compito  di  formulare,  entro
sessanta  giorni  dalla  sua  costituzione,   un'apposita   proposta,
comprendente tra l'altro i criteri e i parametri per  la  definizione
del  fabbisogno  e  del  corrispettivo  dei  servizi  acquisiti   con
l'utilizzo della procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2,
del ((codice di cui al)) decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50.
Ai  componenti  del  Comitato  non  spettano  compensi,  gettoni   di
presenza,  ((rimborsi  di  spese))  o   altri   emolumenti   comunque
denominati. 
  ((5. Per il perseguimento delle finalita' di cui  al  comma  2,  le
Amministrazioni di cui al medesimo comma 2 sono altresi'  autorizzate
ad acquistare servizi di carattere specialistico,  settoriale,  anche
video-fotografico, attraverso le procedure previste dal codice di cui
al decreto legislativo n. 50 del 2016.))