Art. 18 
 
Proroga  di  termini  per  la  realizzazione  del   nuovo   complesso
  ospedaliero della citta' di Siracusa e  per  il  risanamento  delle
  baraccopoli di Messina 
 
  1. All'articolo 42-bis del decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «entro due anni dalla data  di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro tre anni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto»; 
    b) al comma 2 le parole: «prorogabile per  un  solo  anno.»  sono
sostituite dalle seguenti: «prorogabile per due anni.». 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023,  il  Presidente  della  Regione
Siciliana subentra nel ruolo di Commissario straordinario del Governo
ai sensi dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
La durata dell'incarico del Commissario straordinario e'  fissata  al
((31 dicembre 2024)). 
  ((2-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile  2021,  n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, primo periodo,  le  parole:  «sette  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «dieci unita'»; 
    b) al comma 4, le parole: «, previa  intesa,»  sono  soppresse  e
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:   «Il   Commissario
straordinario puo' nominare, con proprio provvedimento,  in  aggiunta
al contingente di dieci unita' di cui al comma 3, un sub-commissario,
il cui compenso e' determinato  in  misura  non  superiore  a  quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111. L'incarico di subcommissario  ha  durata  sino  al  31  dicembre
2024»; 
    c) al comma 10, dopo le parole:  «eventualmente  destinate»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  ivi  incluse  quelle   derivanti   dalla
partecipazione a bandi regionali e nazionali,  privilegiando,  previa
modifica delle previsioni progettuali, ove  necessario  ai  fini  del
rapido ricollocamento abitativo  delle  persone  residenti  nell'area
perimetrata, l'acquisto di alloggi». 
  2-ter. Per le spese di  personale  e  per  il  funzionamento  della
struttura di supporto all'attivita' commissariale e'  autorizzata  la
spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno
2024. Alla relativa copertura  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.))