Art. 2 
 
Proroga  di  termini  in  materie   di   competenza   del   Ministero
                            dell'interno 
 
  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023». 
  2. Al decreto-legge 30  dicembre  2021,  n.  228,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 15, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»; 
  ((b) all'articolo 2, comma 3, le parole: «di entrata in vigore  del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti:  «del  31  dicembre
2022» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti:
«31  dicembre  2023,  fatte  salve  le  disposizioni   dei   trattati
internazionali in vigore»;)) 
    c) all'articolo 2, comma 4,  le  parole:  «nell'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023». 
  3. All'articolo 1-ter, ((comma 1,)) del decreto-legge  8  settembre
2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre
2021, n. 155, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «((31 dicembre 2023))». 
  4. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.
248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,  n.
31, le parole: «entro il 31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il 31 dicembre 2023». 
  ((4-bis.  All'articolo  2,  comma  1,  lettera  hh),  del   decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «1° gennaio 2024»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».)) 
  ((4-ter. All'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, dopo le  parole:  «di  2,5  milioni  di  euro»  sono
aggiunte le seguenti: «per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024»; 
  b) al comma 3, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «10 milioni di euro».)) 
  ((4-quater. All'articolo  43-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite
dalle seguenti: «10 milioni di euro».)) 
  5. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 23 luglio  2021,  n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.
126, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2023». 
  6. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del  decreto-legge  12
luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2
agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023». 
  7. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «per il biennio 2022-2023»; 
    b) al terzo periodo,  le  parole:  «per  l'esercizio  finanziario
2022» sono sostituite dalle seguenti: «da utilizzare complessivamente
negli esercizi finanziari 2022 e 2023». 
  ((7-bis. La validita' della graduatoria del concorso pubblico a  87
posti nella qualifica di vice direttore del ruolo dei  direttivi  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto del  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile n. 55 del 12 aprile 2021, di cui all'avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale,  n.  30  del  16  aprile
2021, e' prorogata fino al 31 dicembre 2023.)) 
  ((7-ter. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio  2022,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022,  n.
84, le parole: «Per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per
gli anni 2022 e 2023».)) 
  8. Alla compensazione  degli  effetti  finanziari,  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto,  derivanti  dall'attuazione  del
comma 7 si provvede,  quanto  a  euro  10.212.305  per  l'anno  2023,
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  9. Alla compensazione degli effetti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto  derivanti  dal  comma  2,  lettera  c),  pari  a
1.100.000 euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a  1.000.000  di
euro  mediante  corrispondente  riduzione  delle   proiezioni   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando   per   500.000   euro
l'accantonamento relativo al Ministero  dell'interno  e  per  500.000
euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e  quanto  a
100.000 euro mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  ((9-bis. Per le strutture sanitarie che hanno aderito al  piano  di
adeguamento antincendi previsto dal decreto del Ministro dell'interno
19 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo
2015, e successive modificazioni, e che, per cause di forza  maggiore
dovute alle nuove condizioni legate al contenimento della  diffusione
dell'epidemia da  COVID-19,  siano  impossibilitate  a  completare  i
lavori programmati entro le scadenze previste oltre  la  prima,  sono
prorogati di tre anni i  termini  indicati  nel  citato  decreto  del
Ministro dell'interno rispettivamente: 
  a) all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  1,
lettere a) e b); 
  b) all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui allo stesso articolo  2,  comma  2,
lettere a) e b); 
  c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), per le attivita' in  regola
con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma  1,  lettere
a) e b); 
  d) all'articolo 2, comma 2, lettera e), per le attivita' in  regola
con gli adempimenti di cui allo stesso articolo 2, comma  1,  lettere
a) e b). 
  9-ter. All'articolo 1, comma 1012, della legge 30 dicembre 2021, n.
234, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «,  2024  e
2025». 
  9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter, pari a euro  200.000
per l'anno 2025, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.
307.))