((Art. 2-bis 
 
Proroga dei meccanismi  di  semplificazione  per  lo  svolgimento  di
  procedure assunzionali e di corsi di formazione 
 
  1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessita'  di
assicurare  il  ripianamento,  a  cadenze  regolari,  delle   carenze
organiche del rispettivo personale evitando  flessioni  dei  relativi
livelli di operativita', i concorsi indetti,  per  i  quali  non  sia
stata avviata alcuna fase concorsuale, ovvero da indire per l'accesso
ai ruoli e  alle  qualifiche  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia, del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e  del  personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale  minorile
ed esterna possono svolgersi secondo le modalita'  di  cui  ai  commi
seguenti. 
  2. Le modalita' di svolgimento delle  procedure  concorsuali  delle
pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le  disposizioni
concernenti la composizione della commissione  esaminatrice,  possono
essere stabilite o rideterminate, purche'  le  fasi  concorsuali  non
siano state  ancora  avviate,  con  provvedimento  omologo  a  quello
previsto per  l'indizione,  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento: 
  a) alla  loro  semplificazione,  assicurando  comunque  il  profilo
comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova  scritta
o di una prova  orale,  ove  previste  dai  bandi  o  dai  rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova  scritta
si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; 
  b) alla  possibilita'  dello  svolgimento  delle  prove  anche  con
modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza. 
  3. I provvedimenti di cui al comma 2 riguardanti  i  concorsi  gia'
indetti sono efficaci dalla  data  di  pubblicazione,  da  effettuare
secondo le medesime modalita' previste per il bando nonche' nei  siti
internet istituzionali delle singole amministrazioni. 
  4. Per le medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,  i  corsi  di
formazione previsti per il personale delle Forze armate, delle  Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e  fino  al  31  dicembre  2026,  possono  svolgersi
secondo le disposizioni di cui ai commi da 2 a  6  dell'articolo  260
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  5.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale   della   pubblica
sicurezza, al fine di incrementare i  servizi  di  prevenzione  e  di
controllo del territorio e di tutela dell'ordine  e  della  sicurezza
pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali  il
Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, puo' con proprio
decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi
1, primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi  di  formazione  per
allievi agenti della  Polizia  di  Stato,  fermo  restando  il  primo
semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di  idoneita',
alla nomina ad agente in prova, che hanno  inizio  negli  anni  2023,
2024, 2025 e 2026. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero  massimo
di assenze previsto dall'articolo 6-ter, comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito
proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. 
  6. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  4,  comma  1,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 112°, il 113°, il 114°
e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso  alla  qualifica
di commissario della Polizia di Stato  hanno  durata  pari  a  sedici
mesi. I commissari che abbiano superato l'esame finale  dei  predetti
corsi e siano stati dichiarati idonei al  servizio  di  polizia  sono
confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono,  con
la medesima qualifica, nell'ufficio o  reparto  di  assegnazione,  il
tirocinio operativo di cui  all'articolo  4,  comma  4,  del  decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalita' previste dal
regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo. I  frequentatori
dei  predetti  corsi  di  formazione  acquisiscono  la  qualifica  di
commissario capo previa  valutazione  positiva  ai  sensi  del  terzo
periodo del predetto articolo 4, comma 4.  Per  i  corsi  di  cui  al
presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo
inizio. 
  7. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1,  del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il  corso  di  formazione
iniziale per l'accesso alla qualifica di  commissario  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria,  il  cui  concorso  e'  stato   indetto   con
provvedimento del Direttore generale del personale  e  delle  risorse
del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 24  giugno  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 55 del  13
luglio 2021, ha durata pari a sedici mesi.  I  commissari  che  hanno
superato l'esame finale del predetto corso e  sono  stati  dichiarati
idonei al servizio di polizia penitenziaria sono confermati nel ruolo
con  la  qualifica  di  commissario  e  svolgono,  con  la   medesima
qualifica, nell'ufficio  o  reparto  di  assegnazione,  il  tirocinio
operativo di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo  21
maggio 2000, n. 146, secondo le modalita' previste dal decreto di cui
al comma 7 del medesimo articolo. I frequentatori del predetto  corso
di formazione acquisiscono la qualifica di  commissario  capo  previa
valutazione positiva ai sensi del terzo periodo del predetto articolo
9, comma 4. Per il corso  di  cui  al  presente  comma  il  tirocinio
termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio. 
  8. Al fine di garantire la sicurezza  e  incrementare  l'efficienza
degli istituti penitenziari e di assicurare  il  completamento  delle
facolta' assunzionali autorizzate  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 novembre 2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 23  dicembre  2021,  nonche'  la  copertura  del
contingente di cui all'articolo 1, comma 864, lettera a), della legge
29 dicembre 2022, n. 197, con le risorse previste per l'anno 2023 dal
comma 865 del medesimo articolo 1, e' autorizzata, a decorrere dal 1°
ottobre 2023, l'assunzione di allievi agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria mediante scorrimento, secondo  il  seguente  ordine  di
priorita', delle graduatorie approvate con provvedimenti direttoriali
del 23 dicembre 2021, del 12 ottobre 2021  e  del  2  dicembre  2020,
fatte salve le riserve di posti di cui all'articolo  703  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66.))