((Art. 20-bis 
 
      Proroga dell'operativita' del Fondo per la valorizzazione 
        e la promozione delle aree territoriali svantaggiate 
 
  1. Il Fondo per  la  valorizzazione  e  la  promozione  delle  aree
territoriali  svantaggiate  confinanti  con  le  regioni  a   statuto
speciale e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  di  cui
all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge  2  luglio  2007,  n.  81,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127,  e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2023. 
  2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a  5  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.))