Art. 21 
 
             Proroga di termini in materie di competenza 
            del sistema di informazione per la sicurezza 
 
  1. All'articolo  8,  comma  2,  ((alinea,))  del  decreto-legge  18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17
aprile 2015, n. 43,  le  parole:  «Fino  al  31  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024». 
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27  luglio  2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.
155, le parole: «Fino al  31  gennaio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 gennaio 2024».