((Art. 3-bis 
 
Proroga  della  facolta'  di  annullamento  automatico   dei   debiti
  inferiori a 1.000 euro per gli enti diversi  dalle  amministrazioni
  statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali 
 
  1. All'articolo 1 della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 205 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
provvedimenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15,
15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, e  all'articolo  1,  comma  767,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione  nel
sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono  trasmessi  al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici»; 
  b) ai commi 206 e 213, le parole: «da 186 a  205»  sono  sostituite
dalle seguenti: «da 186 a 204»; 
  c) dopo il comma 221 e' inserito il seguente: 
  «221-bis. Ciascun ente territoriale puo'  stabilire,  entro  il  31
marzo 2023, con le forme  previste  dalla  legislazione  vigente  per
l'adozione dei propri atti,  l'applicazione  delle  disposizioni  dei
commi da 206 a 221 alle controversie in cui e' parte il medesimo ente
o un suo ente strumentale, in alternativa alla definizione  agevolata
di cui ai commi da 186 a 204. I provvedimenti degli enti  locali,  in
deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater  e  15-quinquies,
del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo  1,
comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.   360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, acquistano efficacia con  la  pubblicazione  nel  sito  internet
istituzionale dell'ente  creditore  e  sono  trasmessi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  il
30 aprile 2023, ai soli fini statistici»; 
  d) al comma 222, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile  2023»  e  le  parole:  «30  giugno  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»; 
  e) dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti: 
  «229-bis. Gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla  data
del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento  di  cui  al
comma 229, possono adottarlo entro il 31 marzo 2023, ovvero, entro la
medesima data, possono adottare, nelle forme  previste  dallo  stesso
comma 229, un provvedimento con il quale, fermo quanto  disposto  dal
comma 226, stabiliscono l'integrale applicazione  delle  disposizioni
di cui al comma 222 ai  debiti  di  importo  residuo,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  fino  a   mille   euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e
sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati  all'agente
della riscossione dal  1°  gennaio  2000  al  31  dicembre  2015.  Il
provvedimento e' pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente
creditore e comunicato, entro il  31  marzo  2023,  all'agente  della
riscossione con le  modalita'  che  lo  stesso  agente  pubblica  nel
proprio sito internet entro il 10 marzo 2023. I  provvedimenti  degli
enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e
15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo
1, comma 3, del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,
all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
23, e all'articolo 1, comma 767, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, acquistano efficacia con  la  pubblicazione  nel  sito  internet
istituzionale dell'ente  creditore  e  sono  trasmessi  al  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro  il
30 aprile 2023, ai soli fini statistici. 
  229-ter.  Fino  alla  data  del  30  aprile  2023  e'  sospesa   la
riscossione dei debiti di cui al comma 229-bis. 
  229-quater. Fermo restando quanto disposto dal comma 225,  in  caso
di adozione del provvedimento che  dispone  l'integrale  applicazione
delle disposizioni di cui al comma 222, previsto dal  comma  229-bis,
per il rimborso delle spese di cui al comma 224, relative alle  quote
annullate  ai  sensi  dello  stesso  comma  229-bis,  l'agente  della
riscossione presenta, entro il 30  settembre  2023,  sulla  base  dei
crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2022  e  fatte
salve le anticipazioni  eventualmente  ottenute,  apposita  richiesta
all'ente creditore. Il rimborso e' effettuato,  a  decorrere  dal  20
dicembre 2023, in dieci rate annuali, con onere  a  carico  dell'ente
creditore. Restano salve, relativamente  alle  spese  maturate  negli
anni 2000-2013 per le procedure poste  in  essere  dall'agente  della
riscossione per conto dei comuni, le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 685, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 
  f) al comma 230, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2023». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro  860.000  per
l'anno 2023, euro 130.000 per l'anno 2024,  euro  30.000  per  l'anno
2025, euro 40.000 per ciascuno degli anni 2026 e  2027,  euro  20.000
per l'anno 2028 ed euro 10.000 per l'anno  2029,  che  aumentano,  in
termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 24,5 milioni  di  euro
per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4,1 milioni  di
euro per l'anno 2025, 5,7 milioni di euro per l'anno 2026, 7  milioni
di euro per l'anno 2027, 8,8 milioni di euro  per  l'anno  2028,  6,8
milioni di euro l'anno 2029, 4,8 milioni di  euro  l'anno  2030,  4,1
milioni di euro per l'anno 2031 e 3,5  milioni  di  euro  per  l'anno
2032, si provvede, quanto  a  euro  860.000  per  l'anno  2023,  euro
130.000 per l'anno 2024, euro 30.000 per l'anno 2025, euro 40.000 per
ciascuno degli anni 2026 e 2027, euro 20.000 per l'anno 2028 ed  euro
10.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui  all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto  a
23,64 milioni di euro per l'anno  2023,  7,37  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 4,07 milioni di euro per l'anno 2025,  5,66  milioni  di
euro per l'anno 2026, 6,96 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  8,78
milioni di euro per l'anno 2028, 6,79  milioni  di  euro  per  l'anno
2029, 4,8 milioni di euro per l'anno 2030, 4,1 milioni  di  euro  per
l'anno  2031  e  3,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2032,  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))