((Art. 3-ter 
 
Alleggerimento degli oneri  da  indebitamento  degli  enti  locali  e
  utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche 
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19  giugno  2015,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
le parole: «Per gli anni dal 2015  al  2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2025». 
  2. In considerazione  delle  difficolta'  determinate  dall'attuale
emergenza dovuta all'aumento dei costi  energetici,  nell'anno  2023,
gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o
sospensione della quota  capitale  di  mutui  e  di  altre  forme  di
prestito contratti con le banche, gli intermediari  finanziari  e  la
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa,  anche  nel  corso  dell'esercizio
provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto
legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   mediante   deliberazione
dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo  di  provvedere  alle
relative iscrizioni nel bilancio di previsione. 
  3. In considerazione dell'emergenza dovuta  all'aumento  dei  costi
energetici, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione
bancaria italiana (ABI) e dalle associazioni degli enti  locali,  che
prevedano  la  sospensione  della  quota  capitale  delle   rate   di
ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno  2023,
con conseguente modifica del relativo  piano  di  ammortamento,  tale
sospensione puo' avvenire anche in deroga all'articolo 204, comma  2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle  scadenze
contrattualmente previste. Le sospensioni di cui  al  presente  comma
non comportano il rilascio  di  nuove  garanzie,  essendo  le  stesse
automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica  del  piano
di ammortamento.))