((Art. 3-quinquies 
 
Rimodulazione dell'utilizzo delle risorse per credito  d'imposta  per
            investimenti in favore del settore turistico 
 
  1. In relazione alle richieste  presentate  entro  il  31  dicembre
2022, le somme non utilizzate di cui al comma 3 dell'articolo 79  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per una quota pari a 30  milioni
di euro, sono  versate  dall'Agenzia  delle  entrate  allo  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate per l'anno 2023 ai pertinenti  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero del turismo destinati a investimenti diretti
ad incrementare la competitivita' e  la  sostenibilita'  del  settore
turistico. 
  2. Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari  in  termini  di
indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 1, pari a  30  milioni
di  euro  per  l'anno  2023,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))