Art. 4 
 
               Proroga di termini in materia di salute 
 
  1. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191,  al  quinto  periodo,  le  parole:  «e  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2022 e per l'anno 2023». 
  ((1-bis. All'articolo 1, comma 544, primo periodo, della  legge  29
dicembre 2022, n. 197, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «;
per l'anno 2023 la suddetta quota e' pari allo 0,5 per cento». 
  2. All'articolo 8, comma 2, del decreto  legislativo  28  settembre
2012, n. 178, il terzo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Detti
organi, da nominare con decreto del Ministro della salute, restano in
carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2024». 
  2-bis.  Nell'anno  2023,  all'Ente  strumentale  alla  Croce  rossa
italiana in liquidazione coatta  amministrativa  sono  trasferite  le
quote  accantonate  dal   Ministero   della   salute   nell'esercizio
finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, e nell'esercizio finanziario
2022, per euro 5.289.695,32, e la residua somma di euro 304.072,44, a
valere sul finanziamento di cui al comma 1  dell'articolo  8-bis  del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per l'anno  2023,  per
la copertura dei costi derivanti dal  pagamento  del  trattamento  di
fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31  dicembre
2017, del personale  funzionale  alle  attivita'  propedeutiche  alla
gestione liquidatoria di cui all'articolo 8,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  178  del  2012  e  determinato   a   seguito   della
ricognizione effettuata dal commissario liquidatore. Per il  medesimo
fine  il  commissario  liquidatore  e'  autorizzato   ad   utilizzare
l'importo residuo del finanziamento, gia' erogato per il  trattamento
economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, e a cancellare  i
corrispondenti vincoli apposti sui fondi  di  cassa  della  procedura
liquidatoria.)) 
  3.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  2-bis,  comma  3,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, continuano ad applicarsi  fino  al
31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili  autorizzate  a
legislazione vigente. 
  ((3-bis. All'articolo 1, comma 268,  lettera  a),  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234,  le  parole:  «anche  per  l'anno  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni  2022  e  2023»  e  le
parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2023». 
  3-ter. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei
all'incarico di direttore generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale,  anche  in  ragione  delle   esigenze
straordinarie ed urgenti derivanti  dalla  diffusione  del  COVID-19,
l'elenco nazionale dei  soggetti  idonei  alla  nomina  di  direttore
generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere  e
degli  altri  enti  del  Servizio   sanitario   nazionale,   di   cui
all'articolo 1  del  decreto  legislativo  4  agosto  2016,  n.  171,
pubblicato nel portale telematico del Ministero della  salute  il  16
dicembre 2022, e' integrato entro il 30 aprile 2023.  A  tal  fine  i
termini di presentazione delle domande, di  cui  all'avviso  pubblico
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 25 del  29
marzo 2022, sono riaperti dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  presente  decreto  al  15  marzo  2023,  previa
pubblicazione di apposito avviso nella  Gazzetta  Ufficiale.  Possono
presentare domanda anche coloro che  hanno  ricoperto  l'incarico  di
commissario o sub-commissario per l'attuazione del Piano  di  rientro
dai disavanzi del settore  sanitario.  Restano  iscritti  nell'elenco
nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco stesso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) 
  4. All'articolo 35-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2022,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «760.720 euro per l'anno  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «760.720 euro per l'anno  2022  e  di
1.395.561 euro per l'anno 2023». 
  ((5. All'articolo 5-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2022,  n.  77,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Il termine per l'assolvimento  dell'obbligo  formativo,  ai
sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre  1992,
n. 502, per il triennio 2020-2022 e' prorogato al 31  dicembre  2023.
Il triennio formativo 2023-2025  ed  il  relativo  obbligo  formativo
hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023. 
  1-ter. La certificazione dell'assolvimento  dell'obbligo  formativo
per i trienni 2014-2016 e 2017-2019 puo' essere conseguita,  in  caso
di  mancato  raggiungimento  degli  obblighi  formativi  nei  termini
previsti, attraverso crediti compensativi definiti con  provvedimento
della Commissione nazionale per la formazione continua».)) 
  6. Le modalita' di utilizzo di strumenti alternativi al  promemoria
cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso  le  farmacie
del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2
e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile
n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  83
dell'8 aprile 2022, in attuazione dell'articolo 1  del  decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate ((sino al  31  dicembre  2024  e
sono estese all'invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo
di posta elettronica.)) 
  7. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo le parole «somma di  32,5  milioni  di  euro»
sono aggiunte le seguenti: «ed e'  accantonata,  per  ciascuno  degli
anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro» e le parole: «per
il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019,  2020,
2021 e 2022»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  il  Servizio
sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024»; 
    b)  alla  lettera  a),  le  parole:  «9  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022, 9  milioni
di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 12 milioni  di  euro»;  dopo  la
parola «riconosciute» sono inserite le seguenti: «quali  Istituti  di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico»; 
    c) alla lettera b),  le  parole:  «12,5  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle seguenti: «per gli  anni  dal  2017  al  2022,  12,5
milioni di euro e, per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro»  e
dopo le parole: «con ioni carbonio» sono  aggiunte  le  seguenti:  «e
protoni». 
  ((7-bis. Il  Patto  per  la  salute  2019-2021  e'  prorogato  fino
all'adozione di un nuovo documento di programmazione  sanitaria.  Gli
obiettivi indicati nelle schede n. 4 e n. 11 del suddetto Patto  sono
perseguiti in coordinamento con le disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  23  dicembre  2022,  n.  200,  recante  riordino   della
disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
garantendo ai cittadini l'equo accesso a tutte le prestazioni di alta
specialita' rese dai predetti Istituti in  coerenza  con  la  domanda
storica di cui al comma 496 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2020, n. 178.)) 
  8.  All'articolo  38,  comma   1-novies,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  «e  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023 e 2024». 
  ((8-bis. All'articolo 9-ter,  comma  9-bis,  del  decreto-legge  19
giugno 2015, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto  2015,  n.  125,  le  parole:  «entro  trenta   giorni   dalla
pubblicazione  dei  provvedimenti  regionali  e   provinciali»   sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2023».)) 
  ((8-ter. Al comma 1 dell'articolo  3-quater  del  decreto-legge  21
settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: «Fino al  termine
dello stato di emergenza di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126» sono sostituite dalle seguenti: «Fino  al  31
dicembre 2023» e le  parole:  «quattro  ore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «otto ore».)) 
  ((8-quater. All'articolo 25, comma 4-duodecies,  del  decreto-legge
30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio  2020,  n.  8,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Per l'anno 2023, il credito  d'imposta  di  cui  al  primo
periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi  previste,  anche
nell'ambito  delle  attivita'  istituzionali  esercitate  in   regime
d'impresa, fermo restando il limite massimo di 10 milioni di euro per
l'anno 2023. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni  di
cui al periodo precedente e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,
all'autorizzazione  della  Commissione  europea  su   richiesta   del
Ministero della salute».)) 
  9. All'onere derivante dal comma  4,  pari  a  1.395.561  euro  per
l'anno 2023, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  ((9-bis. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della
salute un fondo denominato «Fondo  per  l'implementazione  del  Piano
oncologico nazionale 2023-2027 - PON», con una dotazione  pari  a  10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al  2027,  destinato
al potenziamento delle strategie e delle azioni per  la  prevenzione,
la diagnosi, la cura e l'assistenza al  malato  oncologico,  definite
dal Piano oncologico nazionale 2023-2027. 
  9-ter. Con decreto del Ministro della  salute,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati  i  criteri  e  le
modalita' di riparto tra le regioni e le Province autonome di  Trento
e di Bolzano del Fondo di cui al comma 9-bis da  destinare,  in  base
alle specifiche esigenze regionali,  al  raggiungimento  della  piena
operativita'  delle  reti  oncologiche  regionali,  al  potenziamento
dell'assistenza domiciliare e integrata con l'ospedale  e  i  servizi
territoriali, nonche' ad  attivita'  di  formazione  degli  operatori
sanitari e  di  monitoraggio  delle  azioni  poste  in  essere.  Alla
copertura degli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2023-2025,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  9-quater. All'articolo 4, comma 2, del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, le parole: «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  9-quinquies.  All'articolo  29,  comma  1,  secondo  periodo,   del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  9-sexies. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, le parole: «da adottare  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge». 
  9-septies.  In  considerazione  delle  ulteriori  spese   sanitarie
rappresentate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e  di
Bolzano sostenute nel 2022, le medesime regioni e  province  autonome
possono rendere disponibili, per l'equilibrio  finanziario  2022,  le
risorse correnti di cui all'articolo 1, comma  278,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, non utilizzate al  31  dicembre  2022  per  le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 276 e 277, della citata  legge
n. 234 del 2021. 
  9-octies. Per garantire la completa attuazione del Piano  operativo
per il recupero delle  liste  d'attesa,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano  possono  avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2023,  delle  misure  previste  dalle  disposizioni  di  cui
all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, nonche' dalle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  277,
della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234.  Per  l'attuazione  delle
finalita' di cui al presente comma le regioni e le Province  autonome
di Trento e di Bolzano possono utilizzare  una  quota  non  superiore
allo 0,3 per  cento  del  livello  di  finanziamento  indistinto  del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui  concorre  lo  Stato  per
l'anno 2023. 
  9-novies. All'articolo 38, comma 1, del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, le parole: «28 febbraio  2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023». 
  9-decies. All'articolo 4,  comma  8-octies,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, dopo le parole: «comma 8-septies» sono inserite
le seguenti: «, lettera b),». 
  9-undecies.  All'articolo  3,  comma  1-ter,  del  decreto-legge  8
novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge  16
dicembre 2022, n. 196, le parole: «due designati dal  Ministro  della
salute» sono sostituite dalle seguenti: «uno designato  dal  Ministro
della salute, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze». 
  9-duodecies. All'articolo 86 del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
  «13-bis. Ove siano stipulate specifiche convenzioni, che  prevedano
servizi di raccolta dei contributi o diversi servizi  amministrativi,
con enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  h),  del
presente decreto ovvero  con  fondi  sanitari  e  casse  aventi  fine
assistenziale di  cui  all'articolo  9  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, e all'articolo 51, comma 2,  lettera  a),  del
testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  in
considerazione  della  rilevanza  delle  finalita'   perseguite   dai
soggetti  convenzionati,  e'  autorizzato  al  trattamento  dei  dati
connessi all'attuazione delle convenzioni  nonche'  a  trasferire  ai
predetti soggetti i dati anagrafici, retributivi, contributivi  e  di
servizio  di  cui  dispone,  necessari  per  la  realizzazione  delle
finalita' istituzionali. I soggetti parte delle convenzioni informano
i lavoratori e i datori di lavoro, in applicazione degli articoli  13
e 14 del regolamento (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016». 
  9-terdecies.  Dall'attuazione  del  comma  9-duodecies  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni interessate provvedono alle  attivita'  previste  dal
medesimo comma 9-duodecies mediante l'utilizzo delle  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  9-quaterdecies.  All'articolo  27,   comma   5-ter,   del   decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «degli anni 2021 e 2022»
sono sostituite dalle seguenti: «degli anni 2021, 2022 e 2023». 
  9-quinquiesdecies. Allo scopo di fronteggiare la grave  carenza  di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire continuita'
nell'erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza,   per   il
personale dirigenziale e  non  dirigenziale  del  Servizio  sanitario
nazionale, il termine per  il  conseguimento  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre  2021,
n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2024. 
  9-sexiesdecies. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 
  9-septiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  268,
lettera b), della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,  si  applicano,
previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con
il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,  al   personale
dirigenziale  e  non  dirigenziale   sanitario,   socio-sanitario   e
amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale,
anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non  piu'  in
servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11,  comma  1,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. 
  9-octiesdecies. Al fine di far fronte alle  esigenze  del  Servizio
sanitario  nazionale  e  di  garantire  i   livelli   essenziali   di
assistenza, in assenza di offerta di personale  medico  convenzionato
collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al  31
dicembre 2026, possono trattenere  in  servizio,  a  richiesta  degli
interessati, il personale medico in regime  di  convenzionamento  col
Servizio  sanitario  nazionale  di  cui  al  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  in  deroga  ai   limiti   previsti   dalle
disposizioni vigenti per  il  collocamento  in  quiescenza,  fino  al
compimento del settantaduesimo anno  di  eta'  e  comunque  entro  la
predetta data.))