Art. 6 
 
       Proroga di termini in materia di universita' e ricerca 
 
  1.  All'articolo  14,  comma  6-quaterdecies,  primo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in materia di assegni di  ricerca,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: «Per i centottanta giorni successivi alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2023»; 
    b)  le  parole:  «alla  predetta  data,  ovvero  deliberate   dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta
giorni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ovvero  deliberate  dai
rispettivi organi di governo entro il predetto termine». 
  2. All'articolo 1, comma  1145,  ultimo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2013,
n. 128, le parole: «2021-2022  e  2022-2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024». 
  4. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) al comma 1,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2024/2025» e le parole: «entro il 31 dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2023»;)) 
    b) al comma 2,  le  parole:  «a  decorrere  dall'anno  accademico
2023/2024» sono sostituite dalle  seguenti:  «a  decorrere  dall'anno
accademico 2024/2025». 
  ((4-bis. All'articolo 1, comma 107-bis,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 228, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  4-ter. Nelle more della piena attuazione  del  regolamento  di  cui
all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.
508,  per  l'anno  accademico  2023/2024,  le  istituzioni   di   cui
all'articolo 2, comma 1, della medesima legge possono reclutare,  nei
limiti delle  facolta'  assunzionali  autorizzate  e  successivamente
ripartite dal Ministero dell'universita' e della  ricerca,  personale
docente a tempo indeterminato prioritariamente a valere sulle vigenti
graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
giugno 2022, n. 79, nonche' sulle vigenti graduatorie  nazionali  per
titoli e, in subordine, mediante selezioni pubbliche  per  titoli  ed
esami, nel rispetto dei principi di cui agli articoli  35,  comma  3,
lettere a), b), c) ed e), e 35-bis, comma 1, lettera a), del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di  criteri,  modalita'  e
requisiti  di  partecipazione  definiti  con  decreto  del   Ministro
dell'universita' e della ricerca, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.)) 
  5. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2023». 
  ((5-bis. All'articolo 34-ter, comma 2, del decreto-legge  22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il  termine
previsto  dalle  norme  transitorie  di  cui  al   secondo   periodo,
riguardante il conseguimento dell'attestazione per l'esercizio  della
professione di interprete in LIS  e  in  LIST,  e'  prorogato  al  31
gennaio 2025. La professione di interprete in  LIS  e  in  LIST  puo'
essere esercitata in forma non organizzata ai sensi  della  legge  14
gennaio 2013, n. 4, anche da coloro che conseguono, entro il medesimo
termine del 31 gennaio 2025, un attestato in 'Tecniche di  traduzione
e interpretazione' o di 'Interprete  di  lingua  dei  segni  italiana
(LIS)'   rilasciato   da   enti,   associazioni,   cooperative    con
certificazione UNI ISO che abbiano garantito  requisiti  di  qualita'
della formazione su  tutto  il  territorio  italiano  e  che  abbiano
operato negli ultimi cinque anni in modo continuativo nel campo della
formazione specifica per il conseguimento del predetto attestato».)) 
  6. I termini di cui all'articolo 19-quinquies, commi  3  e  4,  del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono prorogati al 31 dicembre 2023. 
  7. I termini di cui all'articolo 28, comma 2-ter, periodi  primo  e
secondo, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono  prorogati  al
31 dicembre 2023. 
  8. Il termine, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per
l'Abilitazione Scientifica Nazionale formate sulla base  del  decreto
direttoriale ((del Ministero dell'universita' e  della  ricerca))  n.
251  del  29  gennaio  2021  e'  prorogato  al  31   dicembre   2023.
Conseguentemente,  la  presentazione  delle  domande  per  il   sesto
quadrimestre della tornata  dell'abilitazione  scientifica  nazionale
2021-2023 e' fissato dal 7  febbraio  al  7  giugno  2023.  I  lavori
riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 7 ottobre 2023.
Il procedimento di formazione delle nuove  Commissioni  nazionali  di
durata  biennale  per  la   tornata   dell'abilitazione   scientifica
nazionale 2023-2025 e' avviato entro il 31 luglio 2023. 
  ((8-bis. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo  periodo,
del  decreto-legge  30  dicembre  2021,  n.  228,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e'  prorogato  al
31 dicembre 2023. La disposizione di cui  al  primo  periodo  non  si
applica alle  professioni  indicate  all'articolo  1  della  legge  8
novembre 2021, n. 163, nonche' a  coloro  che  hanno  conseguito  una
delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima
legge n. 163 del 2021. 
  8-ter. In deroga alle disposizioni  dei  regolamenti  di  ateneo  e
delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative
all'anno accademico 2021/2022 e' prorogata  al  15  giugno  2023.  E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti
didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette
prove. 
  8-quater. All'articolo 20 del decreto legislativo 25  maggio  2017,
n. 75, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Anche per le finalita' connesse alla stabilizzazione  delle
ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli  enti  pubblici
di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25  novembre
2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026». 
  8-quinquies. All'articolo 24, comma  6,  della  legge  30  dicembre
2010, n. 240, le parole: «del  decimo  anno»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del quattordicesimo anno». 
  8-sexies.  All'articolo  6,  comma  4-bis,  del  decreto-legge   30
dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge  25
febbraio 2022, n. 15, le parole: «dieci anni» sono  sostituite  dalle
seguenti: «undici anni».))