Art. 8 
 
             Proroga di termini in materia di giustizia 
 
  1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,
n.  10,  relativo  alla  facolta'  per  i   dirigenti   di   istituto
penitenziario di svolgere le funzioni  di  dirigente  dell'esecuzione
penale esterna, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  2. All'articolo 1,  comma  311,  quinto  periodo,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, relativo alla  facolta'  per  i  dirigenti  di
istituto penitenziario di svolgere le  funzioni  di  direttore  degli
istituti penali per i minorenni, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». 
  3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno  2015,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma  3,  le  parole:  «al  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al 2023». 
  4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31  agosto  2016,  n.
168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre  2016,  n.
197, le parole: «31 dicembre 2022» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«31 dicembre 2023». 
  ((4-bis. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9  giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, le parole: «31 dicembre  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023». 
  4-ter. Alla legge 31 dicembre  2012,  n.  247,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a)  all'articolo  22,  comma  4,  le  parole:  «dieci  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «undici anni»; 
  b)  all'articolo  49,  comma  1,  le  parole:  «dieci  anni»   sono
sostituite dalle seguenti: «undici anni».)) 
  5. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14,
relativo al temporaneo ripristino  di  sezioni  distaccate  insulari,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma 3, le parole:  «31  dicembre  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  6. Il termine  di  cui  all'articolo  10,  comma  13,  del  decreto
legislativo 19 febbraio  2014,  n.  14,  limitatamente  alle  sezioni
distaccate di Lipari e Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2024. 
  7. Ai fini dell'attuazione dei commi 5 e 6, e' autorizzata la spesa
di  euro  106.000  per  l'anno  2023,  cui   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  8. Anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto  legislativo
10 ottobre 2022, n. 149, le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23,
commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto  periodo,  e  9-bis,  del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre  2020,  n.  176,  continuano  ad  applicarsi,
rispettivamente, alle udienze da svolgere fino al 30  giugno  2023  e
alle formule esecutive rilasciate fino al  28  febbraio  2023,  fermo
restando quanto disposto  dall'articolo  35,  comma  1,  del  decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 
  ((8-bis.   L'applicazione   dell'articolo   75,   comma   3,    del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' prorogata fino al 31  dicembre
2023. Gli effetti dell'applicazione dell'articolo 75,  comma  3,  del
citato decreto-legge n. 73 del 2021 sono fatti salvi a decorrere  dal
1° gennaio 2023 sino alla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  8-ter.  All'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal  1°
gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti:  «a  decorrere  dal  1°
gennaio 2025». 
  8-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-ter
e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per  l'anno  2024,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia.)) 
  9. La disposizione  di  cui  all'articolo  221,  comma  3,  secondo
periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  continua  ad
applicarsi fino alla data del ((31 maggio  2023)),  limitatamente  al
pagamento mediante sistemi telematici dell'anticipazione  forfettaria
prevista  dall'articolo  30  del  testo  unico   delle   disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,
fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 
  ((9-bis. In deroga alle disposizioni di  cui  all'articolo  35  del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il divieto  di  delegare
ai giudici onorari del tribunale per i minorenni l'ascolto del minore
e l'assunzione delle testimonianze, previsto dall'articolo 473-bis.1,
secondo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,  si  applica  ai
procedimenti instaurati successivamente al 30 giugno 2023.  L'ascolto
del minore avviene in ogni caso nel rispetto delle modalita' previste
dall'articolo  473-bis.5  del  codice  di   procedura   civile.   Nel
determinare la composizione dei collegi giudicanti, il presidente del
tribunale per i minorenni cura che il giudice onorario cui sia  stato
delegato  l'ascolto  del  minore  o  lo  svolgimento   di   attivita'
istruttoria  faccia  parte  del  collegio  chiamato  a  decidere  sul
procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei.)) 
  10. Al fine  di  garantire  la  piena  funzionalita'  degli  uffici
giudiziari, anche per quanto concerne  il  rispetto  degli  obiettivi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di far fronte
alle gravi scoperture di organico e' prorogata  ((sino  al  31  marzo
2025)) la durata dei contratti  a  tempo  determinato  del  personale
assunto dal Ministero della  giustizia,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma  925,  della  legge  30  dicembre  2020,  n.   178,   ((nonche'
dell'articolo  255  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.)) 
  ((10-bis. All'articolo 17-ter, comma 1, alinea,  del  decreto-legge
30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
giugno 2022, n. 79, le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»  e  la  parola:
«1.200» e' sostituita dalla seguente: «1.251». 
  11. Per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  10  e
10-bis, e' autorizzata la spesa di euro 7.957.991 per l'anno 2023, di
euro 3.122.007 per l'anno 2024 e di euro 1.851.423 annui a  decorrere
dall'anno 2025, cui si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. 
  11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo  35,  comma
5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le  graduatorie
dei concorsi per  le  assunzioni  di  personale  dell'amministrazione
giudiziaria con la qualifica di direttore e cancelliere esperto, gia'
inserite  nei  piani  assunzionali  per  il  triennio  2022-2024  del
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, possono  essere  utilizzate
fino al 31 dicembre 2024. 
  11-ter.  Al  fine  di  consentire  la  concreta  attuazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022,  n.
79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle  azioni  di
accertamento e liquidazione  dei  danni,  indicati  al  comma  6  del
medesimo articolo, sono prorogati sino alla scadenza di quattro  mesi
decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
  11-quater. All'articolo 43, comma 1, del  decreto-legge  30  aprile
2022, n. 36, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  giugno
2022, n. 79, le parole: «di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di  euro
11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono  sostituite
dalle seguenti: «di  euro  20.000.000  per  l'anno  2023  e  di  euro
13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026». 
  11-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma
11-quater e' autorizzata la spesa  di  euro  1.847.467  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2026, cui si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190.))