Art. 9 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023». 3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, comma 7-bis: 1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; b) all'articolo 27, comma 4-bis: 1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; c) all'articolo 30, comma 1-bis: 1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; d) all'articolo 40, comma 1-bis: 1) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; e) all'articolo 44, il comma 11-quater e' abrogato. ((3-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».)) 4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «secondo anno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno successivo» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». ((4-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025». 4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023». 4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito; c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.)) 5. Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza. In deroga all'articolo 5, comma 8, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((n. 95269)) del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma puo' essere anche erogata nelle modalita' di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di 39,1 ((milioni di euro)) per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni di euro per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. ((5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al periodo 2018-2023» sono sostituite dalle seguenti: «al periodo 2018-2026». 5-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, e' prorogato al 30 giugno 2023.))