Art. 9 
 
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del  lavoro
                      e delle politiche sociali 
 
  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018» e le parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  2. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 21 giugno  2022,  n.
73 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122,
le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022 e 2023». 
  3. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 26, comma 7-bis: 
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; 
    b) all'articolo 27, comma 4-bis: 
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; 
    c) all'articolo 30, comma 1-bis: 
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; 
    d) all'articolo 40, comma 1-bis: 
      1) al secondo periodo,  le  parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
      2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  «1°  gennaio  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»; 
    e) all'articolo 44, il comma 11-quater e' abrogato. 
  ((3-bis. All'articolo 101, comma 2, del codice del  Terzo  settore,
di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le  parole:  «31
dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».)) 
  4. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,  n.
15, le  parole:  «secondo  anno  successivo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «terzo anno successivo» e le  parole:  «31  dicembre  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
  ((4-bis. All'articolo 31,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2025». 
  4-ter. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29  dicembre  2022,
n. 197, le parole: «31 marzo 2023» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«30 giugno 2023». 
  4-quater. Agli  oneri  derivanti  dal  comma  4-ter,  pari  a  euro
15.874.542 per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a euro  3.937.271,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
  b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'istruzione e del merito; 
  c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190; 
  d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307.)) 
  5.  Le  domande  di  accesso  alla  prestazione   integrativa   del
trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria,  presentate
tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 dalle aziende rientranti nel
campo di applicazione del Fondo di solidarieta' per  il  settore  del
trasporto  aereo  e  del  sistema  aeroportuale,   sono   considerate
validamente  trasmesse  anche  se  pervenute  oltre  il  termine   di
decadenza. In  deroga  all'articolo  5,  comma  8,  del  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  ((n.  95269))  del  7
aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio
2016, la prestazione integrativa di cui al presente comma puo' essere
anche erogata nelle modalita' di cui all'articolo  7,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. La disposizione di cui
al primo periodo del presente comma si applica nel limite di spesa di
39,1 ((milioni di euro)) per l'anno 2023. Agli  oneri  derivanti  dal
terzo periodo del presente comma, pari a 39,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2023, si provvede mediante riduzione di 55,9 milioni  di  euro
per l'anno 2023 del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
  ((5-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27  dicembre  2017,
n. 205, le parole:  «al  periodo  2018-2023»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al periodo 2018-2026». 
  5-ter.  Il  termine  previsto  dall'articolo  10,  comma   2,   del
decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla  disposizione
di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo  decreto-legge,
e' prorogato al 30 giugno 2023.))