Art. 4 
 
 Modifiche all'art. 22 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 
 
  1. L'art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche)  e'
modificato come segue: 
    a. la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: «c-bis) essere
in possesso di un titolo  di  studio  non  inferiore  al  diploma  di
istruzione secondaria superiore o  di  un  titolo  di  studio  estero
corrispondente.»; 
    b. la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «a) ai
fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS,  acquisiscono
i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di
domicilio;  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,   ove
posseduto, nonche' ai domini e sotto-domini internet, utilizzati  per
la promozione  e  il  collocamento  oppure  per  la  sola  promozione
mediante siti internet di contratti di assicurazione;».