Art. 4 Modifiche all'art. 22 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 1. L'art. 22 (Requisiti per l'iscrizione delle persone fisiche) e' modificato come segue: a. la lettera c-bis) e' sostituita dalla seguente: «c-bis) essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio estero corrispondente.»; b. la lettera a) del comma 5 e' sostituita dalla seguente: «a) ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza dell'IVASS, acquisiscono i dati relativi all'indirizzo completo di residenza o, se diverso, di domicilio; all'indirizzo di posta elettronica certificata, ove posseduto, nonche' ai domini e sotto-domini internet, utilizzati per la promozione e il collocamento oppure per la sola promozione mediante siti internet di contratti di assicurazione;».