Art. 9 Modifiche all'art. 78 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 1. Il comma 3 dell'art. 78 e' modificato come segue: a) dopo le parole «E' fatta salva la facolta' dell'impresa» sono aggiunte «e dell'intermediario»; b) le parole «di cui si avvale» sono sostituite con le seguenti «con cui insistono accordi e rapporti finalizzati alla distribuzione di contratti di assicurazione,». 2. All'art. 78 (Registrazione dei domini), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi: «3-bis. Per la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione mediante siti internet, gli intermediari iscritti nel registro o inseriti nell'Elenco annesso si avvalgono esclusivamente dei domini e dei sotto-domini internet dei quali abbiano dato comunicazione all'IVASS. 3-ter. Le comunicazioni all'IVASS, di cui al comma 3-bis, sono effettuate entro i trenta giorni successivi alla data di registrazione del dominio internet, secondo le istruzioni tecniche fornite dall'Istituto e rese disponibili sul suo sito istituzionale, da: a) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e F del registro; b) gli intermediari iscritti nella sezione D del registro con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti di investimento assicurativo; c) gli intermediari inseriti nell'elenco annesso; d) l'impresa relativamente ai produttori diretti, iscritti nella sezione C del registro, di cui si avvale; e) gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D e F relativamente alle persone fisiche e alle societa', iscritte nella sezione E del Registro, di cui si avvalgono. 3-quater. Le eventuali variazioni del dominio internet sono comunicate nei termini e secondo le modalita' indicate nel comma 3-ter. 3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di contratti di assicurazione mediante siti internet. 3-sexies. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B, D con riferimento ai contratti di assicurazione diversi dai prodotti d'investimento assicurativi e F del registro comunicano i sotto-domini internet che le imprese o altri intermediari hanno messo loro a disposizione nei successivi trenta giorni.