Art. 9 
 
 Modifiche all'art. 78 del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 78 e' modificato come segue: 
    a) dopo le parole «E' fatta salva la facolta' dell'impresa»  sono
aggiunte «e dell'intermediario»; 
    b) le parole «di cui si avvale» sono sostituite con  le  seguenti
«con cui insistono accordi e rapporti finalizzati alla  distribuzione
di contratti di assicurazione,». 
  2. All'art. 78 (Registrazione dei domini), dopo  il  comma  3  sono
aggiunti i seguenti commi: 
    «3-bis. Per la promozione  e  il  collocamento  di  contratti  di
assicurazione mediante siti internet, gli intermediari  iscritti  nel
registro o inseriti nell'Elenco annesso si  avvalgono  esclusivamente
dei domini  e  dei  sotto-domini  internet  dei  quali  abbiano  dato
comunicazione all'IVASS. 
    3-ter. Le comunicazioni all'IVASS, di cui al  comma  3-bis,  sono
effettuate  entro   i trenta   giorni   successivi   alla   data   di
registrazione del dominio internet, secondo  le  istruzioni  tecniche
fornite dall'Istituto e rese disponibili sul suo sito  istituzionale,
da: 
      a) gli intermediari  iscritti  nelle  sezioni  A,  B  e  F  del
registro; 
      b) gli intermediari iscritti nella sezione D del  registro  con
riferimento ai contratti di assicurazione  diversi  dai  prodotti  di
investimento assicurativo; 
      c) gli intermediari inseriti nell'elenco annesso; 
      d) l'impresa  relativamente  ai  produttori  diretti,  iscritti
nella sezione C del registro, di cui si avvale; 
      e) gli  intermediari  iscritti  nelle  sezioni  A,  B,  D  e  F
relativamente alle persone fisiche e alle  societa',  iscritte  nella
sezione E del Registro, di cui si avvalgono. 
    3-quater. Le  eventuali  variazioni  del  dominio  internet  sono
comunicate nei termini e secondo  le  modalita'  indicate  nel  comma
3-ter. 
    3-quinquies. Le disposizioni di  cui  ai  commi  3-bis,  3-ter  e
3-quater si applicano anche nei casi di sola promozione di  contratti
di assicurazione mediante siti internet. 
    3-sexies. Gli intermediari iscritti nelle sezioni  A,  B,  D  con
riferimento  ai  contratti  di  assicurazione  diversi  dai  prodotti
d'investimento  assicurativi  e   F   del   registro   comunicano   i
sotto-domini internet che le imprese o altri intermediari hanno messo
loro a disposizione nei successivi trenta giorni.