Art. 3 
 
       Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Vinadio 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti  al  Comune  di  Vinadio
(CN) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune  dell'immobile  denominato  «Ex  stazione  teleferica
d'arrivo»,  meglio  individuato  nel  provvedimento   del   direttore
regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Piemonte prot.
n. 2016/17091/DR-TO del 20 dicembre 2016, a decorrere dalla data  del
trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  208,15
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Vinadio. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  1.255,72,  sino  all'anno  2022  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2023,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 208,15.