Art. 2 
 
      Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria 
 
  1. Il termine del 31 dicembre 2022 di  cui  all'art.  9,  comma  2,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
895 del 24 maggio 2022, e' prorogato fino al 3 marzo 2023. 
  2. La prosecuzione della misura di cui al  comma  1,  ai  sensi  di
quanto gia' previsto dall'art. 9, comma  3,  della  citata  OCDPC  n.
895/2022, e' ricompresa nel contributo forfettario  previsto  per  lo
scopo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 27 febbraio 2023 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio