Art. 2 Ulteriori disposizioni in materia di assistenza sanitaria 1. Il termine del 31 dicembre 2022 di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022, e' prorogato fino al 3 marzo 2023. 2. La prosecuzione della misura di cui al comma 1, ai sensi di quanto gia' previsto dall'art. 9, comma 3, della citata OCDPC n. 895/2022, e' ricompresa nel contributo forfettario previsto per lo scopo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2023 Il Capo del Dipartimento: Curcio