Art. 6 
 
                             Valutazione 
 
  1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma  7,  del  decreto
ministeriale  MIUR-MEF  n.  121/2019,  entro  il  primo  triennio  di
attivita'  del  conservatorio  di  cui  all'art.  5  (2024-2026),  su
richiesta del Ministero, l'ANVUR  effettua,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 8, lettera l), della legge n. 508/1999, una  valutazione  sulla
adeguatezza delle risorse strutturali, finanziarie e di personale  in
relazione  all'ampiezza  dell'offerta  formativa  e  degli   studenti
iscritti, tenuto  altresi'  conto  delle  sedi  ubicate  in  province
sprovviste di istituzioni statali con offerta formativa analoga. 
  2. L'esito di tale valutazione e' utilizzato dal Ministero che,  in
relazione alla stessa, puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti
ovvero procedere con decreto del Ministro alla revoca  della  fusione
con  conseguente  trasformazione  della  sede  di  Rimini   in   sede
distaccata  di  altre  istituzioni  e,  in  caso  di  gravi   carenze
strutturali e formative,  disporre  la  soppressione  di  tale  sede,
assicurando  il  mantenimento  dei  posti  del  personale   a   tempo
indeterminato in servizio presso la stessa. 
  3. In caso di esito positivo della valutazione di cui al  comma  1,
le successive valutazioni sono svolte secondo le stesse  modalita'  e
procedure previste per le altre Istituzioni statali.