Art. 3 
 
                    Offerta formativa e studenti 
 
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   i
provvedimenti ministeriali  con  i  quali  sono  stati  approvati  il
regolamento didattico e gli ordinamenti didattici dei corsi di studio
dell'Accademia  non   statale,   con   le   connesse   autorizzazioni
ministeriali al rilascio di titoli di studio  aventi  valore  legale,
devono intendersi  riferiti  all'Accademia.  Sono,  conseguentemente,
aggiornate le banche dati ministeriali relative all'offerta formativa
dell'Accademia. 
  2. Gli studenti iscritti all'Accademia non statale alla data di cui
all'art. 1, comma 1, transitano  nell'Accademia  nel  rispetto  degli
studi gia' compiuti e  acquisiscono  il  relativo  titolo  di  studio
presso l'Accademia. A decorrere dall'anno  accademico  2022-2023  per
gli studenti iscritti trovano applicazione le norme  di  esonero  dal
contributo onnicomprensivo di cui all'art. 1,  commi  252-267,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, e di cui all'art. 1, comma 518, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178  (legge  di  bilancio  2021),  con  la
conseguente erogazione dal 2023 delle risorse a  tal  fine  destinate
dalla legge a valere sul Fondo per il funzionamento amministrativo  e
per le attivita' didattiche  delle  istituzioni  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica statali.