Art. 2 
 
  1. Il medicinale di cui all'art. 1 e' erogabile,  a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di  mantenimento
post-trapianto allogenico di cellule staminali in pazienti affetti da
leucemia mieloide acuta ad alto rischio  di  recidiva,  nel  rispetto
delle condizioni per esso  indicate  nell'allegato  1  che  e'  parte
integrante della presente determina. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale,  si  rimanda  agli  elenchi
pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it