Art. 2. Base ampelografica La denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti da vigneti che nell'ambito aziendale risultano composti dal vitigno Montepulciano almeno per un minimo del 90%; possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.