(Allegato A-art. 2)
                               Art. 2. 
                         Base ampelografica 
 
    La denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» e'
riservata al vino ottenuto  dalle  uve  provenienti  da  vigneti  che
nell'ambito aziendale risultano composti  dal  vitigno  Montepulciano
almeno per un minimo del 90%; 
    possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di  altri
vitigni a bacca nera non aromatici, idonei  alla  coltivazione  nella
regione Abruzzo, fino ad un massimo del 10%.