Art. 4. Norme per la viticoltura Condizioni naturali dell'ambiente. Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire all'uva, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» devono essere ottenute unicamente da vigneti situati su terreni vocati alla qualita', ubicati in zone collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore ai 500 metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri per quelli esposti a mezzogiorno. Sono da escludere i terreni non sufficientemente soleggiati e quelli dei fondovalle umidi. Densita' d'impianto. Fatta eccezione per i vigneti esistenti, per i nuovi impianti ed i reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro in coltura specializzata, fatto salvo per gli impianti e reimpianti a pergola per i quali non deve inferiore a 3.200 ceppi per ettaro. Forme di allevamento e sesti di impianto. Le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona, ossia pergola abruzzese e spalliera semplice e doppia. I sesti di impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento. Sistemi di potatura. La potatura deve essere adeguata ai suddetti sistemi di allevamento. Altre pratiche colturali. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Resa ad ettaro e gradazione naturale minima. La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione naturale minima per la produzione del vino a DOCG «Casauria», ivi compresa la tipologia «riserva», sono le seguenti: produzione uva: 9,00 tonnellate/ettaro; titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13,00% vol. Anche in annate favorevoli i quantitativi di uve ottenute e destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione per tutto il prodotto.