(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
Condizioni naturali dell'ambiente. 
     Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione
del  vino  a  denominazione  di  origine  controllata   e   garantita
«Casauria» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire
all'uva, al mosto ed al vino derivato le  specifiche  caratteristiche
di qualita'. I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per
le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta. Le uve
destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Casauria» devono essere ottenute  unicamente
da vigneti situati su terreni vocati alla qualita', ubicati  in  zone
collinari o di altopiano la cui altitudine non sia superiore  ai  500
metri s.l.m. ed eccezionalmente ai 600 metri  per  quelli  esposti  a
mezzogiorno.  Sono  da  escludere  i  terreni  non   sufficientemente
soleggiati e quelli dei fondovalle umidi. 
Densita' d'impianto. 
    Fatta eccezione per i vigneti esistenti, per i nuovi impianti  ed
i reimpianti a filare la densita' non puo' essere inferiore  a  3.500
ceppi per ettaro  in  coltura  specializzata,  fatto  salvo  per  gli
impianti e reimpianti a pergola per i  quali  non  deve  inferiore  a
3.200 ceppi per ettaro. 
Forme di allevamento e sesti di impianto. 
     Le forme di  allevamento  consentite  sono  quelle  generalmente
usate nella zona, ossia pergola  abruzzese  e  spalliera  semplice  e
doppia. I sesti di impianto devono  essere  adeguati  alle  forme  di
allevamento. 
Sistemi di potatura. 
    La  potatura  deve  essere  adeguata  ai  suddetti   sistemi   di
allevamento. 
Altre pratiche colturali. 
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione
di soccorso. 
Resa ad ettaro e gradazione naturale minima. 
    La produzione massima di uva ad ettaro e la  gradazione  naturale
minima per la produzione del vino a DOCG «Casauria», ivi compresa  la
tipologia «riserva», sono le seguenti: 
      produzione uva: 9,00 tonnellate/ettaro; 
      titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13,00% vol. 
    Anche in annate favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenute  e
destinate  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Casauria» devono essere riportati nei limiti
di cui sopra, purche' la produzione globale  non  superi  del  20%  i
limiti  medesimi,  fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i
quantitativi di cui trattasi. Oltre detto limite  decade  il  diritto
alla denominazione per tutto il prodotto.