Art. 5. Norme per la vinificazione e imbottigliamento Zona di vinificazione ed imbottigliamento. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» devono aver luogo nella zona di produzione delimitata all'articolo 3 nonche' nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni di vinificazione delle uve ed invecchiamento dei vini siano effettuate nell'intero territorio amministrativo della Provincia di Pescara a condizione che le Ditte interessate dimostrino di avere effettuato la rivendicazione dei vini della preesistente sottozona «Casauria» della denominazione di origine controllata «Montepulciano d'Abruzzo» ottenuti da uve derivanti da vigneti in conduzione, prima della data di pubblicazione della decisione che conferisce la protezione alla denominazione «Casauria», per almeno due vendemmie. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno della zona delimitata di cui ai precedenti paragrafi. Conformemente alla pertinente normativa dell'Unione europea, l'imbottigliamento deve aver luogo nell'ambito della zona di vinificazione e invecchiamento di cui ai paragrafi precedenti, per salvaguardare la qualita', la reputazione e garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli. Elaborazione. Per l'elaborazione dei vini di cui all'articolo 1 sono consentite le pratiche enologiche, ad esclusione dell'arricchimento, conformi alle norme comunitarie e nazionali vigenti. Resa uva/vino. La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto. Invecchiamento e affinamento. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a diciotto mesi. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Casauria» con la menzione «riserva» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore a ventiquattro mesi. I periodi di invecchiamento decorrono dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.