(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
            Norme per la vinificazione e imbottigliamento 
 
Zona di vinificazione ed imbottigliamento. 
    Le operazioni di vinificazione e invecchiamento  dei  vini  della
denominazione di origine controllata e  garantita  «Casauria»  devono
aver luogo nella zona di produzione delimitata all'articolo 3 nonche'
nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche  solo
in parte nella zona di produzione. 
    Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito  che  tali  operazioni  di  vinificazione  delle  uve   ed
invecchiamento  dei  vini  siano  effettuate  nell'intero  territorio
amministrativo della Provincia di Pescara a condizione che  le  Ditte
interessate dimostrino di avere effettuato la rivendicazione dei vini
della  preesistente  sottozona  «Casauria»  della  denominazione   di
origine  controllata  «Montepulciano  d'Abruzzo»  ottenuti   da   uve
derivanti da vigneti in conduzione, prima della data di pubblicazione
della decisione  che  conferisce  la  protezione  alla  denominazione
«Casauria», per almeno due vendemmie. 
    Le  operazioni  di  imbottigliamento  devono  essere   effettuate
all'interno della zona delimitata di cui ai precedenti paragrafi. 
    Conformemente  alla  pertinente  normativa  dell'Unione  europea,
l'imbottigliamento  deve  aver  luogo  nell'ambito  della   zona   di
vinificazione e invecchiamento di cui ai  paragrafi  precedenti,  per
salvaguardare la qualita', la reputazione  e  garantire  l'origine  e
assicurare l'efficacia dei controlli. 
Elaborazione. 
    Per l'elaborazione dei vini di cui all'articolo 1 sono consentite
le pratiche enologiche, ad  esclusione  dell'arricchimento,  conformi
alle norme comunitarie e nazionali vigenti. 
Resa uva/vino. 
    La resa massima dell'uva in vino finito e' pari al  70%.  Qualora
la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il  75%,
anche se la produzione ad  ettaro  resta  al  di  sotto  del  massimo
consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine.
Oltre detto limite decade il diritto alla  denominazione  di  origine
controllata e garantita per tutto il prodotto. 
Invecchiamento e affinamento. 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Casauria» deve essere sottoposto  a  un  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio non inferiore a diciotto mesi. 
    Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Casauria» con la menzione «riserva» deve  essere  sottoposto  ad  un
periodo di invecchiamento obbligatorio non inferiore  a  ventiquattro
mesi. 
    I periodi di invecchiamento decorrono dal 1° novembre dell'annata
di produzione delle uve.