(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
Qualificazioni. 
    Nella etichettatura, designazione e presentazione del vino di cui
all'articolo 1 e'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione
diversa da quelle previste dal presente  disciplinare,  ivi  compresi
gli  aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  e  similari.   E'
tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
Caratteri e posizione in etichetta. 
    Le menzioni facoltative esclusi  i  marchi  e  i  nomi  aziendali
possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la
denominazione d'origine  del  vino,  salve  le  norme  generali  piu'
restrittive. Le menzioni facoltative  vanno  riportate  in  etichetta
sotto la denominazione d'origine. 
Annata. 
     Nell'etichettatura dei vini di cui all'articolo 1  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 
Vigna. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata e garantita «Casauria» puo' essere utilizzata la menzione
«vigna» a condizione che sia seguita dal  relativo  toponimo  o  nome
tradizionale, che  la  vinificazione  e  la  conservazione  del  vino
avvengano in recipienti separati e che  tale  menzione,  seguita  dal
relativo toponimo o nome  tradizionale,  venga  riportata  sia  nella
denuncia  delle  uve,  sia  nei   registri   e   nei   documenti   di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai  sensi
dell'art. 31 comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.