(Allegato A-art. 8)
                               Art. 8. 
                           Confezionamento 
 
Volumi nominali e recipienti. 
    I vini di cui all'articolo 1 possono essere  immessi  al  consumo
soltanto in recipienti di vetro di  volume  nominale  pari  a  litri:
0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 - 9,000 - 12,000. 
Chiusure dei recipienti. 
    Sono ritenuti idonei tutti i sistemi di chiusura  previsti  dalla
normativa vigente, ad esclusione del tappo corona.