Art. 8. Confezionamento Volumi nominali e recipienti. I vini di cui all'articolo 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale pari a litri: 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 6,000 - 9,000 - 12,000. Chiusure dei recipienti. Sono ritenuti idonei tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente, ad esclusione del tappo corona.