IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, e successive modifiche, con il quale e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia  di  debito  pubblico»,  (di  seguito  «Testo  unico»)  e  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n.  4632642  del  29  dicembre  2022,
emanato in attuazione dell'art.  3  del  «Testo  unico»  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2023
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(Decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in  materia  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143,  con  cui  e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il  servizio  di
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  23  luglio  2014,  relativo  al   miglioramento   del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n.  236/2012,  come  successivamente  integrato  dal
regolamento delegato  (UE)  n.  2017/389  della  Commissione  dell'11
novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per  il  calcolo  delle
penali  pecuniarie  per  mancati  regolamenti  e  le  operazioni  dei
depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati  membri  ospitanti  e
dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione  del  25
maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione
sulla disciplina del regolamento,  come  modificato  dal  regolamento
delegato  (UE)  n.  2021/70   della   Commissione   con   riferimento
all'entrata in vigore dello stesso; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  12953  del  17  febbraio  2023,
concernente  le  «Disposizioni  contabili  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato, nonche' nelle operazioni di  pronti  contro  termine
svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze.»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante
l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli
di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015,  recante
norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei  titoli
di Stato, (di seguito «decreto trasparenza»); 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante il testo unico delle  disposizioni
in  materia  di  intermediazione  finanziaria  («testo  unico   della
finanza»); 
  Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modifiche,  recante  il  «Codice  dei  contratti  pubblici»,  ed   in
particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che  le
disposizioni  del  codice  stesso  non  si  applicano  ai   contratti
concernenti servizi finanziari relativi all'emissione,  all'acquisto,
alla vendita ed al trasferimento  di  titoli  o  di  altri  strumenti
finanziari; 
  Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2023  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli  atti  relativi  alle  operazioni   suddette   confermata   dalla
determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023; 
  Visto il regolamento dei mercati organizzati  e  gestiti  da  Borsa
Italiana S.p.a. del  28  giugno  2011,  approvato  dalla  Consob  con
delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, come  modificato  con  delibere
del consiglio di amministrazione di Borsa Italiana del 22  ottobre  e
del 27 novembre 2019 e approvato dalla Consob con delibere  n.  21141
del 13 novembre e n. 21194 del 18 dicembre 2019; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte  a  tutto  il  2
marzo 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti  pubblici  gia'
effettuati, a 27.593 milioni di euro; 
  Ritenuto  opportuno  disporre  un'emissione  di  buoni  del  Tesoro
poliennali, con godimento 14 marzo 2023 e  scadenza  14  marzo  2028,
indicizzati nel capitale e negli  interessi  all'inflazione  italiana
(andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo  per  famiglie
di operai ed impiegati al netto dei tabacchi, di seguito  «FOI  senza
tabacchi»), pubblicato dall'ISTAT,  da  offrire  tramite  il  Mercato
telematico delle obbligazioni - MOT,  diretto  dalla  Borsa  Italiana
S.p.a.; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2023; 
  Considerata l'opportunita' di affidare la gestione  della  raccolta
delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo  S.p.a.
e Unicredit S.p.a. nella qualita' di Dealers, nonche' a  Banca  Akros
S.p.a. e a Credit  Agricole  Corporate  and  Investment  Bank,  nella
qualita' di co-dealers, con il  compito  di  coadiuvare  le  predette
banche nelle operazioni medesime; 
  Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in
conformita' all'«Information Memorandum» del 3 marzo 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta un'emissione di buoni  del  Tesoro
poliennali indicizzati all'Indice «FOI senza tabacchi»  (di  seguito:
«BTP Italia») con le seguenti caratteristiche: 
    importo minimo: 1.000 milioni di euro; 
    decorrenza: 14 marzo 2023; 
    scadenza: 14 marzo 2028; 
    interessi:  indicizzati  all'andamento  dell'indice  «FOI   senza
tabacchi» secondo le disposizioni di  cui  all'art.  4  del  presente
decreto, e pagabili in due semestralita' posticipate il 14 marzo e il
14 settembre di ogni anno di durata del prestito; 
    importi della rivalutazione del capitale:  calcolati  sulla  base
dell'andamento  dell'indice   «FOI   senza   tabacchi»   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto; gli  importi  di
rivalutazione  del  capitale  sono  pagati   in   due   semestralita'
posticipate il 14 marzo e il 14 settembre di ogni anno di durata  del
prestito, per la parte maturata in ciascun semestre; 
    tasso cedolare reale annuo: da determinarsi,  in  relazione  alle
condizioni di mercato del giorno 9 marzo 2023 in misura non inferiore
al tasso annuo minimo garantito  del  2,00%  e  del  quale  si  dara'
notizia, entro le ore 10,00 del medesimo giorno,  tramite  comunicato
stampa del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    premio   fedelta':   riconosciuto   all'acquirente   del   titolo
all'emissione che detenga lo stesso fino  alla  scadenza  finale  (14
marzo 2028); 
    prezzo di emissione: 100 (alla pari); 
    taglio unitario: 1.000 euro; 
    regolamento: 14 marzo 2023. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, i predetti titoli sono soggetti  alle  clausole  di  azione
collettiva di cui ai «Termini  comuni  di  riferimento»  allegati  al
decreto medesimo (Allegato A). 
  Il capitale nominale verra'  rimborsato  in  unica  soluzione  alla
scadenza, al valore nominale non rivalutato. 
  Il Ministero dell'economia e delle finanze  procedera'  all'offerta
dei «BTP Italia» in conformita'  e  secondo  le  modalita'  descritte
nell'«Information Memorandum» del 3 marzo 2023. 
  Il periodo di collocamento sara' suddiviso in  due  separate  fasi:
una nei giorni 6, 7 e 8 marzo 2023, («prima fase»), e  l'altra  il  9
marzo 2023 («seconda fase»), alle quali saranno ammessi a partecipare
due distinti e complementari  gruppi  di  soggetti.  In  particolare,
nella prima fase, le categorie di investitori ammessi a  partecipare,
come riportati  nell'allegato  alla  scheda  informativa  del  titolo
pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati
nella  sezione  «Distribuzione  e  mercato  secondario»  del   citato
«Information Memorandum» del 3 marzo 2023, sono: A)  persone  fisiche
comunque classificate; B) soggetti al dettaglio,  con  esclusione  di
controparti qualificate e clienti professionali di  diritto  (di  cui
all'Allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue  successive
modifiche  ed  integrazioni).  Sono  quindi  inclusi  i  clienti   al
dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui  al  numero  II
dell'Allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive
modifiche ed integrazioni),  che  ai  fini  dell'operazione  dovranno
farsi identificare come soggetti al  dettaglio  dall'intermediario  a
cui inviano o  sottomettono  l'ordine  di  acquisto  o  comunque  far
risultare all'intermediario  tale  loro  qualifica;  C)  societa'  di
gestione autorizzate alla prestazione del  servizio  di  gestione  su
base individuale  di  portafogli  di  investimento  per  conto  delle
categorie definite ai punti A)  e  B);  D)  intermediari  autorizzati
abilitati alla gestione dei portafogli individuali  per  conto  delle
categorie definite ai punti A)  e  B);  E)  societa'  fiduciarie  che
prestano servizi di gestione di  portafogli  di  investimento,  anche
mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti
appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B). 
  Nella seconda fase potranno partecipare tutti  i  soggetti  esclusi
dalla prima fase di distribuzione, come indicati  dall'allegato  alla
scheda informativa del titolo ed individuati  alla  medesima  sezione
dello stesso «Information Memorandum». 
  Il tasso  cedolare  reale  annuo  definitivo,  fissato  sulla  base
dell'andamento del mercato, verra' reso noto entro le ore  10,00  del
giorno  9  marzo  2023,  mediante  comunicato  stampa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
  L'emissione verra'  poi  perfezionata  con  successivo  decreto  di
accertamento, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con
il quale sara' accertato il quantitativo dei titoli emessi durante la
prima e la seconda fase  del  periodo  di  collocamento  e  il  tasso
cedolare reale annuo definitivo. 
  A coloro che abbiano acquistato «BTP Italia» durante la prima  fase
di collocamento, dotati dei requisiti richiesti per la partecipazione
e li abbiano detenuti ininterrottamente fino alla data  di  scadenza,
sara' corrisposto  un  «premio  di  fedelta'»  pari  allo  0,80%  del
capitale nominale non rivalutato di tali titoli.