Art. 6 
 
  Il giorno 14 marzo 2023 la  Banca  d'Italia  ricevera',  dalle  due
banche  di  cui  all'art.  2,  l'importo  corrispondente  ai   titoli
collocati. 
  A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire  le  relative
partite nel servizio di liquidazione con valuta  pari  al  giorno  di
regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE)
n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014
e del decreto ministeriale n. 12953  del  17  febbraio  2023,  citati
nelle premesse 
  Il medesimo giorno 14 marzo 2023 la Banca  d'Italia  provvedera'  a
versare l'importo introitato, nonche' l'importo  corrispondente  alle
commissioni di cui all'art.  2,  presso  la  Sezione  di  Roma  della
Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. 
  La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto  versamento,
apposita  quietanza  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con
imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto
parlamentare  4.1.171),  per  l'importo  relativo  al  netto   ricavo
dell'emissione. 
  Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati
dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da
regolare», alla data del 16 marzo 2023. 
  L'onere relativo al  pagamento  delle  suddette  commissioni  fara'
carico al capitolo 2242 (unita' di  voto  parlamentare  21.1;  codice
gestionale 109) dello stato di previsione della spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023.