Art. 6 Il giorno 14 marzo 2023 la Banca d'Italia ricevera', dalle due banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati. A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse Il medesimo giorno 14 marzo 2023 la Banca d'Italia provvedera' a versare l'importo introitato, nonche' l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'art. 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. La predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione. Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 16 marzo 2023. L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023.