Art. 2 Pesature dei criteri di ripartizione 1. La ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard, ai fini della definizione dei fabbisogni sanitari regionali standard, avviene applicando ai criteri richiamati nell'art. 1 del presente decreto le pesature di seguito indicate: il 98,5 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni e' distribuito sulla base dei criteri della popolazione residente e della frequenza dei consumi sanitari per eta', applicando il procedimento dettato dai commi dal 5 all'11 dell'art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni e' distribuito in base al tasso di mortalita' della popolazione (< 75 anni); lo 0,75 per cento delle risorse da ripartire tra le regioni e' distribuito in base al dato complessivo risultante dagli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari. 2. Nell'ambito degli indicatori utilizzati per definire particolari situazioni territoriali che impattano sui bisogni sanitari, all'incidenza della poverta' relativa individuale, al livello di bassa scolarizzazione ed al tasso di disoccupazione della popolazione e' attribuito il medesimo peso. Il presente decreto viene trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2022 Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 476