((Art. 1 bis 
 
Riserva di posti nei concorsi pubblici per i congiunti delle  vittime
                    dei sismi del 2009 e del 2016 
 
  1. All'articolo  17  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142,
il comma 7-bis e' sostituito dal seguente: «7-bis. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, ricomprese nei crateri dei sismi del 2009  e  del
2016, possono riservare fino al 30 per cento dei posti  dei  concorsi
pubblici per l'assunzione a  tempo  indeterminato  di  personale  non
dirigente in favore degli orfani, delle parti di unioni civili di cui
alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e dei  coniugi  delle  vittime  dei
citati eventi sismici».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   17   del
          decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,  con
          modificazione, dalla  legge  21  settembre  2022,  n.  142,
          recante: «Misure urgenti in materia di  energia,  emergenza
          idrica, politiche sociali e industriali»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 17. Disposizioni urgenti in materia  di  eventi
          sismici: 
                  1. All'articolo 44, comma 4, del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le  seguenti
          modificazioni: 
                    a) al primo periodo  le  parole:  "per  gli  anni
          2017-2022» sono sostituite dalle seguenti:  «per  gli  anni
          2017-2023"; 
                    b) al secondo periodo, le  parole:  "a  decorrere
          dal 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere  dal
          2024"; 
                    c) al terzo periodo le parole:  "Nel  2022"  sono
          sostituite dalle seguenti: "Negli anni 2022 e 2023". 
                  2. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  di  non  essere
          interessati per l'esercizio 2023 alla  sospensione  di  cui
          all'articolo 44, comma 4, primo periodo, del  decreto-legge
          n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1. 
                  3. Agli oneri derivanti dal comma  1,  pari  a  5,2
          milioni di euro per  l'anno  2023,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 43. 
                  4. Per  il  completamento  della  ricostruzione  in
          relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del  20
          e 29 maggio 2012 della Regione  Emilia-Romagna,  in  favore
          del presidente  della  medesima  regione,  in  qualita'  di
          commissario delegato alla ricostruzione, e' autorizzata  la
          spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022, 20  milioni  di
          euro per l'anno 2023 e 26,3  milioni  di  euro  per  l'anno
          2024,  destinati  alla  ricostruzione   di   beni   privati
          vincolati; 1 milione di euro per l'anno 2023 e 9 milioni di
          euro per l'anno 2024, destinati  all'incremento  dei  costi
          per le opere i  cui  bandi  sono  pubblicati  entro  il  31
          dicembre 2022; 8 milioni  di  euro  per  l'anno  2023  e  8
          milioni di euro per l'anno 2024 destinati alle manutenzioni
          e  agli   allestimenti   finali.   Agli   oneri   derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari a  un  milione  di
          euro per il 2022, 29 milioni di euro per  il  2023  e  43,3
          milioni  di  euro  per  il  2024,  si   provvede   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1, comma  140,  della  legge  11  dicembre
          2016, n. 232, relativamente alla quota affluita al capitolo
          7458 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze,  con  il  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei ministri 21  luglio  2017,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre  2017,  per  gli
          interventi di prevenzione del rischio sismico. 
                  5.  Per  il   completamento   della   ricostruzione
          pubblica in relazione ai  territori  colpiti  dagli  eventi
          sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Lombardia, in
          favore del presidente della medesima regione,  in  qualita'
          di commissario delegato alla ricostruzione, e'  autorizzata
          la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022,  10  milioni
          di euro per l'anno 2023 e 10 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, destinati a edifici, beni culturali e centri  storici
          rientranti negli  elenchi  degli  edifici  danneggiati  dal
          sisma 2012, gia' approvati alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto dal Commissario delegato della regione
          Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l'anno
          2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e  10  milioni  di
          euro  per  l'anno  2024  si  provvede  mediante   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  relativamente
          alla  quota  affluita  al  capitolo  7458  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
          luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
          27 settembre 2017, per gli interventi  di  prevenzione  del
          rischio sismico. 
                  6.  Ai  fini  del  completamento  del  processo  di
          ricostruzione pubblica in relazione  ai  territori  colpiti
          dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della  regione
          Veneto, in favore del presidente della medesima regione, in
          qualita' di commissario  delegato  alla  ricostruzione,  e'
          autorizzata la spesa di 600.000 euro per  l'anno  2022.  Al
          relativo onere, pari a 600.000 euro  per  l'anno  2022,  si
          provvede       mediate       corrispondente       riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  relativamente
          alla  quota  affluita  al  capitolo  7458  dello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
          il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21
          luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del
          27 settembre 2017, per gli interventi  di  prevenzione  del
          rischio sismico. 
                  7. Fermo restando  per  la  ricostruzione  pubblica
          quanto previsto dalla  legislazione  vigente,  al  fine  di
          permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione
          privata in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,   il   Soggetto   responsabile    della
          ricostruzione dei territori colpiti  dagli  eventi  sismici
          del 20-29 maggio  2012  nonche'  i  titolari  degli  uffici
          speciali per la ricostruzione dei territori  colpiti  dagli
          eventi sismici del 2009 sono  autorizzati  a  rimodulare  i
          contributi  concessi  per  l'esecuzione  degli   interventi
          previsti nei Piani, entro il  limite  massimo  del  20  per
          cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle  materie
          prime superiori all'8 per cento cosi' come certificati  dal
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili  nel  corso  delle  rilevazioni  semestrali  di
          competenza. 
              7-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
          1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          ricomprese nei crateri dei  sismi  del  2009  e  del  2016,
          possono riservare fino  al  30  per  cento  dei  posti  dei
          concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di
          personale non dirigente in favore degli orfani, delle parti
          di unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, e
          dei coniugi delle vittime dei citati eventi sismici.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante:  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione: 
                Omissis. 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
                Omissis.»